Aumenta il costo di Unico 2004 per i contribuenti Iva che adeguano i corrispettivi Iva del 2003 a quelli presunti dagli studi di settore. Oltre all'Iva per l'adeguamento, essi devono pagare sanzioni e interessi.
Per questi contribuenti, nell'Unico 2004 è perciò inapplicabile la norma di favore che consentiva, per gli anni 2001 e 2002, l'adeguamento dei corrispettivi Iva a quelli presunti dagli studi senza sanzioni e senza interessi, ma con il solo pagamento dell'Iva dovuta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Le regole per l'adeguamento dei corrispettivi Iva sono state indicate nella risoluzione 52/E del 24 aprile 2001 e nella circolare 54/E del 13 giugno 2001. Nella risoluzione l'agenzia delle Entrate avverte che in materia Iva è applicabile la sanzione del 30%, nei casi in cui l'adeguamento dei corrispettivi registrati a quelli presunti dagli studi abbia fatto emergere un tardivo o insufficiente versamento.
E' possibile comunque avvalersi dell'istituto del ravvedimento per "cancellare" tale sanzione del 30 per cento.
In questo caso i contribuenti possono fruire del ravvedimento "breve", cioè entro i 30 giorni successivi alla scadenza, o del ravvedimento "lungo", cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.