L'obbligo assicurativo contro gli infortuni resta confermato per tutti i «lavoratori parasubordinati». Lo precisa l'Inail nella circolare 22 del 18 marzo 2004 con la quale commenta le disposizioni contenute nel Dlgs 276/03 relativamente ai contratti a progetto. L'Inail ricorda che rientrano nell'obbligo assicurativo non solo i collaboratori a progetto ma anche i collaboratori coordinati e continuativi esclusi dall'obbligo del progetto indicati nei commi 2 e 3 e precisamente: quelli che svolgono prestazioni occasionali, i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società; i membri di comitati e commissioni; i collaboratori che percepiscono pensione di vecchiaia.
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