News Pubblicata il 12/03/2004

Sì alla co.co.co. per tutte le attività

Le possibilità di ricorso alla tipologia contrattuale prevista dal dlgs 276/03



La tipologia di attività non limita le co.co.co. Il requisito del progetto, programma di lavoro o fase di esso costituisce, infatti, mera modalità organizzativa della prestazione che può riferirsi a qualsiasi tipo di lavoro. Ciò che vale è l'autonoma gestione dell'attività lavorativa da parte del collaboratore.
La differenza con il lavoro subordinato sta nell'interesse del committente (impresa-datore di lavoro) al perfezionamento del risultato convenuto e non, piuttosto, come avviene nei rapporti subordinati, nella disponibilità di una prestazione lavorativa.

Fonte: Italia Oggi



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