La collaborazione coordinata e continuativa instaurata con un professionista iscritto a un Albo prescinde, dall'esistenza di un progetto o di un programma. Il che non vuole, però, significare che il professionista possa, sempre e comunque, scegliere questa tipologia contrattuale. In base all'articolo 47 (ora articolo 50), lettera c-bis del Tuir, la collaborazione, per essere tale ai fini fiscali, non deve consistere in un'attività che rientra nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente in base al comma 1 dell'articolo 49 (ora 53) del Tuir.