La simulazione del rapporto costituisce omissione contributiva e non evasione contributiva. Anche l'inail si è uniformata al condiviso orientamento dell'Inps, con nota protocollo AD/7/2004 del 14 gennaio 2004.
Le ricadute sul piano economico sono sostanzialmente diverse poiché, in caso di omissione contributiva, la sanzione in ragione d'anno, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, nel limite massimo del 40% dell'importo dei contributi non corrisposti, in quello di evasione la sanzione, sempre in ragione d'anno, è pari al 30%, entro il limite massimo del 60%.