Nel ventaglio di nuove tipologie contrattuali introdotto dalla legge delega 30/03 (Legge Biagi) figura anche il lavoro accessorio. Per «prestazioni» di lavoro accessorio si intendono tutte quelle attività lavorative di natura meramente occasionale che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3mila euro, sempre nel corso di un anno solare. Per quanto riguarda la retribuzione, verranno remunerate al lavoratore le ore effettuate mediante i cosiddetti «buoni lavoro»: buoni dal valore nominale di 7,5 euro ciascuno (per ora lavorativa) che, una volta effettuata la prestazione, saranno corrisposti al suo autore.
Quest'ultimo, poi, riceverà il corrispettivo monetario cambiando tali buoni presso enti accreditati. (Fonte: Il Sole 24Ore)
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