Recentemente il Consiglio Notarile di Milano si è espresso sulla legittimità, per SPA e SRL, di emettere partecipazioni al capitale sociale che si autoestinguono dopo un determinato periodo o al sopraggiungere di uno specifico evento.
Chi scrive ha trattato l’argomento con l’articolo Le partecipazioni a tempo delle SPA e delle SRL, a cui si rimanda per un approfondimento civilistico della questione.
Il 24 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta a interpello numero 15, nella quale prende in esame la fattispecie delle partecipazioni a tempo e la inquadra dal punto di vista fiscale.
Il caso esaminato è interessante perché rappresenta una tipica situazione nella quale le partecipazioni auto estinguibili hanno una ragione d’essere.
Infatti, la società in esame ha emesso, con finalità di finanziamento, delle quote di partecipazioni che si estinguono automaticamente nel momento in cui, al socio che le detiene, sono elargiti utili e riserve per un importo predefinito, pari al capitale investito più la sua remunerazione, senza ulteriori diritti sulla liquidazione della quota; tenendo conto delle distribuzioni complessivamente effettuate a partire dalla data di sottoscrizione.
Queste quote venivano trasferite a un pubblico composto da persone fisiche non esercenti attività d’impresa, attraverso una piattaforma di equity crowdfunding.
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello 15/2024 spiega che, anche in questa particolare situazione, i redditi derivanti dalla partecipazione “costituiscono redditi di capitale con applicazione delle ordinarie regole di determinazione degli utili da partecipazione di cui all'articolo 47 del TUIR”, per la parte eccedente il valore fiscale della partecipazione, dato che i soci sottoscriventi le partecipazioni a tempo sono persone fisiche non esercenti attività d’impresa.
Il valore fiscale della partecipazione di norma è costituito dal prezzo di sottoscrizione della partecipazione, ma può subire dei mutamenti in base alle regole previste dall’articolo 47 comma 5 del TUIR.
Quindi, le somme elargite al socio, per la misura che eccede il valore della partecipazione, costituiscono a tutti gli effetti utili distribuiti, quindi redditi di capitali lordi (non redditi diversi), a cui “si applica la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 1bis, del DPR 29 settembre 1973, numero 600”.
L’inquadramento fiscale fornito dall’Agenzia delle Entrate è utile permette di inquadrare la fattispecie delle partecipazioni a tempo anche dal punto di vista della loro convenienza fiscale, che può variare a seconda delle situazioni.
Infatti, nel caso in cui il rimborso del capitale e la corresponsione delle maggiori somme avvengono nello stesso anno fiscale, saranno tassate al 26% soltanto le maggiori somme.
Appare invece molto diverso il caso in cui la somma originariamente pattuita a titolo di rimborso del capitale e della sua remunerazione venga liquidata in più esercizi. Infatti, le somme versate al socio prima dell’estinzione delle quote, dal punto di vista tributario rappresenteranno per intero utili, tassati come già visto; e solo quanto corrisposto nell’ultimo anno fiscale, con l’estinzione della quota, potrà godere dell’abbattimento del valore fiscale in conseguenza del rimborso.
Per cui, nella seconda situazione, se la maggior parte delle somme sono corrisposte negli anni precedenti l’esercizio di estinzione della quota, può derivare un trattamento fiscale più oneroso.
In ragione di ciò, fermo restando l’interesse per uno strumento che può essere molto utile per il finanziamento delle imprese, ai fini della valutazione della convenienza dell’operazione per l’investitore, tra le diverse cose da valutare, c’è anche la modalità di rimborso dell’investimento.
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