L'agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n 24 del 29 gennaio replica ad una società in house della regione che gestisce il servizio Idrico Integrato relativamente alla fatturazione elettronica.
Le Entrate specificano che con l'introduzione della fatturazione elettronica l'obbligo di emissione del documento contabile tramite il sistema di interscambio (cd ''SdI'') ha riguardato anche i soggetti che prestano i servizi disciplinati dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ossia il Regolamento recante particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta anche laddove emettano le ''bollette-fatture''.
Con Risposta a interpello n. 476/2019 è stato chiarito che «l'assimilazione delle bollette/fatture alle fatture elettroniche con conseguente obbligo di fatturazione elettronica in capo al Comune istante non faccia venir meno la loro sostanziale riconducibilità all'ambito applicativo del decreto. Ciò in quanto, come già chiarito in precedenti documenti di prassi, la disciplina in materia di fattura elettronica ''non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura ''ordinaria'', con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore.'' (cfr. risoluzioni n. 88/E del 19 ottobre2015 e n. 98/E del 25 novembre 2015). Ne deriva che, in mancanza di un'abrogazione espressa delle semplificazioni di cui all'articolo 2 del decreto, le stesse possono continuare ad applicarsi alle bollette/ fatture emesse in base all'articolo 22 del decreto IVA. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 4 del decreto, ai sensi del quale, ai fini delle liquidazioni periodiche che possono essere effettuate ''entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, ed entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta senza corresponsione degli interessi'' deve tenersi conto di ''tutte le operazioni per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel trimestre solare'', ancorché non riscossa».
Tali chiarimenti restano validi anche nell'ipotesi di bollette/fatture emesse tramite SdI da società private che siano o meno a prevalente partecipazione pubblica cui è affidata la gestione dei servizi contemplati dalle disposizioni contenute nel Decreto ministeriale n. 370 del 2000.
L'articolo 2 del citato DM prevede espressamente l'annotazione «dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette fatture emesse in ciascun giorno», o dei «totali delle distinte meccanografiche di fatturazione relative alle bollette fatture», disponendo quale unica semplificazione la possibilità di effettuare l' annotazione «non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare, con riferimento al giorno di effettuazione dell'operazione»
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