Il MEF con un comunicato stampa del 22 gennaio specifica che l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disposta dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario, opera per:
Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti di cui all’art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data.
Ricordiamo che il Decreto legislativo n 220/2023 sulla riforma del Contenzioso Tributario ha previsto, con l'art 2, comma 3, lettera a), l'abrogazione dell'art 17-bis del DLgs. 546/92 dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto.
Appariva difficile individuare con precisione da quando l’art. 17-bis richiamato potesse produrre i suoi effetti pertanto il MEF ha ritenuto di pubblicare chiarimenti.
Ricordando prima che l'articolo abrogato in oggetto prevedeva sinteticamente che:
Diversamente, come visto, per i ricorsi notificati dal 4 gennaio, l’art. 17-bis del DLgs. 546/92 viene abrogato il reclamo e il deposito dovrà avvenire nei 30 giorni successivi alla notifica, a pena di inammissibilità.
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