Entro il 12 febbraio i pensionati residenti in uno stato dell'UE o dello Spazio unico SEE devono comunicare all'inps la situazione carichi familiari per fruire delle detrazioni nella dichiarazione
Lo ricorda INPS con il messaggio 245 del 18 gennaio 2024 specificando in particolare che l'obbligo annuale previsto dall'art 224 comma 3 bis del TUIR richiede ai
- pensionati residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o
- in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni,
di effettuare un dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla sussistenza dei requisiti per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia .
Si tratta in particolare di comunicare :
- lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
- di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo di imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
- di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
- i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le già menzionate condizioni sono cessate;
- che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro.( 4000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni,
Si ricorda inoltre che dal 1° marzo 2022, per effetto dell’istituzione dell’assegno unico e universale, le detrazioni per i figli a carico spettano solo se il figlio è di età pari o superiore a 21 anni .
Viene infine ricordato l'obbligo di provvedere sempre in corso d 'anno alla comunicazione di eventuali variazioni dei carichi familiari
Modalità di comunicazione familiari a carico
- tramite il servizio online dedicato con la propria identità digitale: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello; CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0; CNS (Carta Nazionale dei Servizi), eIDAS (sistema di accesso tramite l’identità digitale fornita da un altro paese europeo). Il servizio è disponibile nel sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all'estero” > “Utilizza il servizio”; oppure
- avvalendosi dell’assistenza gratuita degli Istituti di Patronato, (che accedono dal seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all'estero” > “Accesso ai servizi per patronati” > “Servizi ai Patronati”).
L'istituto precisa che è possibile anche l'invio cartaceo ma ilcanale telematico è quello raccomandato
Al fine di prevenire disguidi, si raccomanda di avvalersi del canale telematico, anche se eventuali dichiarazioni cartacee possono essere comunque trasmesse dagli interessati alle Strutture territoriali dell’INPS ai fini della relativa acquisizione, purché complete di attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
I pensionati che hanno già fruito delle detrazioni negli anni passati riceveranno una comunicazione promemoria nella sezione “MyINPS”
In caso di mancata dichiarazione dall'assegno di aprile 2024 per tutte le gestioni , l'Istituto provvedera alla revoca delle detrazioni e alle relative modifiche dell'imposizione fiscale con eventuale recupero di imposte dovute.
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