News Pubblicata il 13/06/2024

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Accordo sicurezza sociale Italia Giappone 2024: nuove istruzioni

di Redazione Fisco e Tasse

Si completano con messaggio 2199 dell'11.6.2024 sui flussi Uniemens le istruzioni sull' Accordo contro la doppia contribuzione nei distacchi fino a 5 anni.



Con la Legge 18 giugno 2015 n. 97 è stata data ratifica ed esecuzione all'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. A seguito di un intesa amministrativa firmata ad agosto 2023 ,  l'entrata in vigore è prevista per il 1 aprile 2024.

Ne ha dato notizia il Ministero del Lavoro  sul proprio portale istituzionale, precisando che l'accordo permetterà ai lavoratori italiani e giapponesi distaccati di evitare l'onere della doppia contribuzione per un periodo massimo di 5 anni .

Con la circolare 52 del 27 marzo  2024 INPS è intervenuto con le prime istruzioni operative; mentre con  il messaggio 2199 dell'11 giugno  sono state fornite le indicazioni relative alla gestione dei flussi Uniemens .(Vedi i dettagli all'ultimo paragrafo)

Ricordiamo  i principali aspetti dell'accordo sulla base della relazione illustrativa del Governo.

Accordo sicurezza sociale Italia Giappone: cos'è

L’Accordo italo-nipponico in materia di sicurezza sociale, intende regolare i rapporti tra i due Paesi, membri del G8/G20, per quanto attiene a taluni aspetti previdenziali relativi alla legislazione applicabile.

L'elemento centrale è la tutela dei lavoratori al seguito delle imprese di un Paese distaccati nel territorio dell’altro e la trasferibilità delle prestazioni previdenziali.

All'epoca della firma l'Italia era  l’unico Paese del G8 con il quale il Governo nipponico non avesse  un vigente accordo di sicurezza sociale.

Viene precisato che l’Accordo resta in vigore per un periodo di tempo indeterminato. Tuttavia, ciascuno Stato contraente può notificare all'altro Stato contraente, attraverso i canali diplomatici, la cessazione dell'Accordo.

Gli articoli dell'accordo Italia-Giappone Legge 97 2015

I sistemi pensionistici interessati dall'Accordo 

Per quanto concerne la Repubblica Italiana  l'accordo si applicherà ai seguenti sistemi pensionistici italiani: 

    (I) l'assicurazione generale obbligatoria per  l'invalidita',  la vecchiaia e superstiti; 

    (II) gestioni speciali dell'assicurazione  generale  obbligatoria per i lavoratori autonomi; 

    (III)   la   gestione   separata   dell'assicurazione    generale obbligatoria; e 

    (IV)  i  sistemi  sostitutivi  ed  esclusivi   dell'assicurazione generale obbligatoria specificata in (I).

    (b) all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; 

 L'Accordo non si applicherà alle prestazioni non-contributive finanziate  completamente  o  parzialmente attraverso le risorse del bilancio nazionale

Per quanto concerne il Giappone l'Accordo si applicherà ai seguenti sistemi pensionistici giapponesi: 

    (I)  la  pensione  nazionale  (eccetto  il  Fondo   pensionistico nazionale); 

    (II) l'assicurazione pensionistica per i  lavoratori  subordinati (eccetto il Fondo Pensioni per i Lavoratori Subordinati); 

    (III) il "Mutual Aid Pension" per i dipendenti statali; 

    (IV) il "Mutual Aid Pension" per i dipendenti degli enti pubblici locali  e  per  gli  impiegati   assimilati   (eccetto   il   sistema pensionistico per i membri delle assemblee locali); e 

    (V) il  "Mutual  Aid  Pension"  per  il  personale  delle  scuole private; 

   Ai fini di questo Accordo, la  pensione  nazionale  non include la Pensione di Vecchiaia  o  qualsiasi  altro  trattamento previdenziale che sia concesso su basi  transitorie  o  complementari per  fini  assicurativi  e  che   sia   liquidabile   interamente   o principalmente a carico delle risorse pubbliche di bilancio.  

Campo di applicazione per i familiari 

Si evidenzia che l'accordo prevede, per quel che riguarda il coniuge  o  i  figli  al  seguito  della persona che lavora nel territorio del Giappone ed  e'  soggetta  alla legislazione della Repubblica italiana in conformita' all'art. 7,  al par. 2 dell'art. 9 o all'art. 10: 

 Accordo Italia Giappone istruzioni INPS

Nella circolare INPS precisa che  nel caso di una persona il cui distacco o la prestazione di lavoro autonomo nell’altro Stato contraente siano iniziati prima dell'entrata in vigore dell’Accordo, il periodo di tale distacco o lavoro autonomo viene considerato iniziato dalla data di entrata in vigore dell’Accordo medesimo.

A questo link sono disponibili gli allegati alla circolare (accordi e modelli da utilizzare).

Nel messaggio 2199 2024  sono fornite invece  le indicazioni  sui versamenti ed esposizione  in Uniemens:

 la contribuzione dovuta deve essere versata secondo le modalità  in uso per i lavoratori inviati in Paesi legati dall’Italia da accordi di sicurezza sociale per cui  deve essere aperta un’apposita posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione “4Z”.

Inoltre la posizione contributiva deve essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione “1C”, avente il significato di “Esonero dal versamento della contribuzione dovuta alla CUAF”.

Per i lavoratori che in base all’Accordo sono esonerati dalla legislazione italiana per l’Assicurazione generale obbligatoria  i datori di lavoro devono utilizzare,  nel flusso Uniemens - denuncia individuale - il codice Tipo Contribuzione di nuova istituzione “87”, avente il significato di “Lavoratori stranieri provenienti dal Giappone distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, nel paese di origine (art.13 accordo di sicurezza sociale Italia- Giappone)”.

Qualora, invece, l’esonero dalla legislazione italiana operi soltanto per l’IVS, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens deve essere utilizzato il codice Tipo Contribuzione in uso “81”, avente il significato di “Lavoratori stranieri con opzione per IVS nel paese di origine”.

Applicabilità

Le istruzioni si applicano a decorrere dal periodo di competenza giugno 2024.

 Per i periodi di competenza aprile 2024 e maggio 2024, i datori di lavoro devono avvalersi della procedura di regolarizzazione (DMVig).

Nel caso di un  lavoratore distaccato  assicurato nello Stato di provenienza anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza deve risultare  indicata  nella sezione 4 del formulario di copertura assicurativa :

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



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