Con sentenza n. 240 della commissione tributaria provinciale di Salerno depositata in segreteria il 5 novembre 2002, è stato rigettato il ricorso con il quale un contribuente chiedeva l'annullamento di una cartella di pagamento per la mancata sottoscrizione dell'atto da parte del funzionario responsabile dell'esattoria.
Secondo la commissione tributaria provinciale di Salerno, infatti, i principi che trovano espressione nella legge n. 212/2000 (statuto del contribuente) si applicano solo all'amministrazione finanziaria, intesa sì in senso ampio e tale da ricomprendere anche gli enti locali nella loro attività di imposizione ma non certo soggetti privati come i concessionari della riscossione, nonostante esercitino pubbliche funzioni. (Fonte: Italia Oggi)