Il Consiglio Notarile di Milano con la massima 190/2020, così come già aveva fatto il Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato con la massima 66/2018, si è espresso sulla legittimità delle cosiddette partecipazioni a tempo per le società di capitali.
Una partecipazione a tempo è una fattispecie non espressamente prevista dal Codice Civile, ma implicita nel diritto, costituita da azioni o quote societarie, rispettivamente emesse da una SPA o una SRL, che si auto-estinguono automaticamente con il decorso di un termine o al verificarsi di una condizione, anche senza che sia prevista una liquidazione in termini economici in favore del socio che possiede queste azioni o quote.
Le possibilità di utilizzo di questo strumento possono essere facilmente immaginate, in quanto una situazione del genere permette il finanziamento della società, assicurando al socio-investitore dei diritti economici prestabiliti, e agli atri soci la conservazione del controllo dell’impresa.
Di recente della fattispecie si è anche occupata Assonime, con il caso 6/2023, confermando e approfondendo la linea segnata dai consigli notarili e fornendo alcune indicazioni di ordine operativo.
Bisogna iniziare col precisare che di una tale tipologia di azioni o quote può essere composto il capitale di una società, ma non per la sua interezza, in quanto, se così non fosse, al verificarsi della causa automatica di estinzione si configgerebbe anche una causa di scioglimento.
Tali partecipazioni possono essere emesse da una qualsiasi SPA e daranno corpo a una categoria specifica di azioni, da tutelarsi secondo le previsioni dell’articolo 2376 del Codice Civile. Queste partecipazioni potranno essere cedute senza che questo infici la caratteristica della temporaneità.
Per quanto riguarda la possibilità di prevedere categorie speciali di quote, questa è stata concessa dal Legislatore alle SRL start up innovative o PMI innovative; questo tipo di società senza dubbio può emettere quote partecipative a tempo, e tali quote sono liberamente trasmissibili senza che ciò infici le caratteristiche sottostanti.
Meno certa è la possibilità che un tale strumento possa essere sfruttato anche dalle SRL ordinarie; per queste il diritto potrebbe derivare da una lettura estensiva del comma 3 dell’articolo 2468 del Codice civile, il quale prevede la possibilità di attribuire a singoli soci particolari diritti riguardo l’attribuzione di utili; ma, in questo caso, la quota non sarebbe trasmissibile senza che venga meno la caratteristica della temporaneità, dato che i diritti attribuiti in conseguenza del comma 3 dell’articolo 2468 del Codice civile sono attribuiti al socio e non alla partecipazione.
Al momento dell’emissione di azioni o quote a tempo, dovranno essere indicati anche il momento in cui, o la condizione in conseguenza della quale, le partecipazioni si estingueranno.
La caratteristica della auto-estinguibilità può essere di certo attribuita a quote o azioni di nuova emissione, ma nulla vieta che questa caratteristica sia applicata a partecipazioni già esistenti, ovviamente sempreché il socio detentore sia favorevole alla conversione.
Ciò che caratterizza una tale tipologia di partecipazioni è il fatto che, durante il periodo di detenzione della quota o delle azioni, il socio partecipa pienamente alla ripartizione degli utili: questo è l’elemento che distingue una tale fattispecie partecipativa da un finanziamento; e, proprio grazie a questa caratteristica, per le partecipazioni a tempo può essere contemplata la possibilità di non prevedere un diritto alla liquidazione in denaro o in natura, senza rischiare di incorrere nel divieto di patto leonino ex articolo 2265 del Codice civile, in quanto, comunque, la partecipazione agli utili è garantita.
Nel caso in cui, invece, un diritto alla liquidazione è previsto, questo può essere determinato dalle parti liberamente, senza dover necessariamente rifarsi ai criteri previsti dal Legislatore per il recesso del socio di una società di capitali.
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