Le Entrate in data 20 dicembre hanno aggiornato le istruzioni al modello utile al pagamento del bollo digitale e in particolare, sono intervenuti chiarimenti per i casi in cui in corso d'anno cambi la tariffa dell'imposta.
Nel dettaglio, vengono evidenziati i motivi dell'aggiornamento:
L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, documenti e registri indicati nella Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, se formati in Italia.
Le disposizioni in materia non si applicano:
Con il comma 597 dell’articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), viene modificata la modalità di presentazione della dichiarazione dell’imposta di bollo in modo virtuale contenuta nell’articolo 15 del DPR n. 642/1972, introducendo elementi di novità che investono gli atti e documenti per i quali l’imposta di bollo è assolta con modalità virtuale.
A partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli utenti che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione a tale modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, sono tenuti a presentare la dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’ anno precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando apposito modello:
scarica qui:
Tale modello, dovrà essere utilizzato per la presentazione della dichiarazione consuntiva, della dichiarazione a seguito di rinunzia all’autorizzazione (nonché per richiedere la rinuncia all’autorizzazione), nei casi di operazioni straordinarie, oltre che per eventuali modifiche delle dichiarazioni già presentate.
La dichiarazione va presentata, esclusivamente in via telematica, tramite i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:
L’Agenzia delle Entrate rende disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it un programma software gratuito per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione.
Chi intende presentare il modello direttamente deve utilizzare i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate una volta ottenuta la relativa abilitazione.
La dichiarazione inviata per via telematica, si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa.
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