Pubblicato in Gu n 301 del 28 dicembre il Decreto Legislativo sulla fiscalità internazionale di prima attuazione della Riforma fiscale
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari o dalle Conferenze Stato-regioni o unificata.
Decreto fiscalità internazionale: le principali novità
Il DLgs Fiscalità Internazionale è articolato su quattro Titoli:
- Titolo I, con norme in tema di residenza delle persone fisiche e delle società ed enti, norme in tema di CFC, aiuti di Stato, impatriati e reshoring di società;
- Titolo II recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva 2022/2523/Ue sulla tassazione minima globale dei gruppi multinazionali;
- Titolo III in tema di regime sanzionatorio dei disallineamenti da ibridi.
- Titolo IV detta disposizioni di carattere finanziario.
Decreto fiscalità internazionale: sintesi delle novità
Il Dlg Fiscalità internazionale prevede in sintesi:
- una revisione delle norme sulla residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società quale criterio di collegamento all’imposizione, in coerenza con le prassi internazionali e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni. L’articolo 1 in vigore dal 1° gennaio 2024, prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato, ovvero che sono ivi presenti. Si Si modifica il criterio di collegamento per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, sostituendo la nozione di domicilio, di natura civilistica, con un criterio di natura sostanziale del domicilio, inteso come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.
Invariato invece il criterio formale, in base al quale si presumono residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta, ossia 183 giorni, nelle anagrafi della popolazione residente. E' ammessa la prova contraria di residenza all’estero.
La disciplina della residenza delle persone giuridiche viene riformata intervenendo sui criteri di collegamento (ex articolo 73 del Tuir). L’articolo 2 lascia invariato il criterio di collegamento fondato sulla presenza della sede legale nel territorio dello Stato, e rimuove il criterio dell’oggetto principale, estraneo alla prassi internazionale.
Si formula diversamente il criterio della sede dell’amministrazione, specificando i criteri di collegamento di natura sostanziale: la direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale.
Si chiarisce che: per sede di direzione effettiva, si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso, mentre, per gestione ordinaria, si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso; - una conferma del sistema d’imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche attraverso specifiche norme di vantaggio per i lavoratori impatriati e per le imprese o attività produttive che ritornano a investire in Italia (reshoring);
- il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello d’imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali d’imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (global minimum tax);
- la semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate. Nel dettaglio, il testo approvato in via definitiva consente di applicare il nuovo tax rate estero, di tipo contabile alle società controllate estere in regime Cfc con bilancio certificato da operatori professionali autorizzati nello Stato in cui la società risiede.
Si evidenzia che si tratta di un metodo di determinazione semplificato in cui il calcolo avviene in base ai dati
del bilancio di esercizio, rapportando le imposte correnti all’utile ante imposte. - La riforma prevede un ulteriore incentivo fiscale, volto a promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche. Nel dettaglio potranno beneficiare dell’agevolazione, per il periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e nei cinque successivi, le imprese che, prima di trasferire l’attività in Italia, operavano in un Paese estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.
In particolare, viene prevista la non concorrenza alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap, del 50% del reddito imponibile derivante dalle attività d’impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata oggetto di trasferimento.
E' previsto un meccanismo di recupero del beneficio fiscale, qualora l’attività economica trasferita, per la quale si è goduto dell’agevolazione, venga successivamente dislocata in uno Stato estero nei cinque periodi di imposta – dieci in caso di grandi imprese individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003 – dal termine del regime di agevolazione.
Attenzione al fatto che, però, l'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Si escludono dalla agevolazione le attività esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in commento, il contribuente è tenuto a mantenere separate evidenze contabili, idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile.
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