News Pubblicata il 10/10/2024

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Iva ridotta per chirurgia estetica: novità del DL Omnibus

di Redazione Fisco e Tasse

Novità per l'IVA delle prestazioni di chirurgia estetica: la legge di conversione del decreto omnibus corregge il rito sulle novità introdotte dal Collegato Fiscale 2024



L'iter di conversione del Dl n 145/2023 collegato fiscale o decreto anticipi, ricordiamolo, prevedeva una novità in materia di iva delle prestazioni chirurgiche estetiche.

Ora, a distanza di circa un anno, con la legge di conversione del Dl Omnibus in GU n 236 dell'8 ottobre ha aggiunstato il tiro, vediamo come.

Iva Chirurgia estetica: la norma iniziale

Nel dettaglio l’articolo 4-ter, inserito in sede referente, al DL n 145/2023 estende l’esenzione Iva per le prestazioni sanitarie anche:

Ricordiamo che l’articolo 10, comma primo, n. 18 del richiamato D.P.R. IVA (n. 633 del 1972) individua, tra le prestazioni esenti dall’Iva, le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19) (da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo. 

Si ricorda al riguardo che l’articolo 132 della Direttiva IVA (2006/112/CE) prevede che gli Stati membri dispongano alcune esenzioni a favore di attività di interesse pubblico. 

Come sottoliena il dossier al DL in conversione la disposizione in esame appare finalizzata a superare, con una norma espressa e di rango primario, le questioni interpretative sorte sull’effettiva applicazione dell’Iva alle prestazioni di chirurgia estetica, anche alla luce della giurisprudenza unionale, dei documenti di prassi dell’Amministrazione fiscale e delle pronunce della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 26906 del 13 settembre 2022 ha precisato che in tema di Iva, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti da imposta (ex articolo 10, n. 18, Dpr n. 633/1972), nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psicofisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravando sul contribuente (e non sull’ufficio) l’onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi. 

Viene precisato che resta fermo il trattamento Iva applicato alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, a prescindere dal verificarsi delle predette condizioni.

Il decreto Omnibus convertito in legge e in vigore da oggi 9 ottobre prevede una riformulazione dell’art. 4-quater su indicato, che aveva esteso il regime di esenzione IVA, previsto per le prestazioni sanitarie ex art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72, anche alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica.

La norma stabilisce chiaramente che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti passivi prima dell’entrata in vigore del citato regime di esenzione IVA quindi prima del 17 dicembre 2023, ma che non si fa luogo a rimborsi d’imposta.

Fonte: Fisco e Tasse



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