Con la Risposta a interpello 468 del 27 novembre 2023 l'Agenzia ha chiarito l'assoggettamento a imposta di bollo e concessione governativa delle domande di accesso agli elenchi recentemente istituiti con la Riforma Cartabia, di esperto delegati alla vendita e mediatori familiari presso i Tribunali.
Per approfondire leggi Professionisti delegati alle vendite cosa cambia dal 30.6.23 e Mediatori familiari ecco le regole per la professione
In particolare veniva chiesto un parere «circa la possibilità di applicare all'istanza di inserimento negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita e nell'elenco dei mediatori familiari, da parte degli interessati:
Veniva precisato che «Le istanze presentate ai fini dell'iscrizione negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita o dei Mediatori familiari vengono esaminate dalle Commissioni all'uopo previste e che alla presentazione delle istanze segue un provvedimento che se, di accoglimento, ne dispone l'inserimento nei rispettivi elenchi.
In mancanza della relativa iscrizione le attività sopra descritte sono precluse ai soggetti».
La risposta dell'Agenzia è affermativa per ambedue le tipologie di tributo.
Per chiarire viene ripercorsa in primo luogo la normativa istitutiva dei due elenchi nonché le disposizioni legislative in materia di Imposta di bollo e di Tassa sulle concessioni Governative .
L'agenzia ricorda che l'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all'articolo 1, dispone che «Sono soggetti all'imposta "gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa», cioè a dire le istanze dirette «agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni [...] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo».
Come chiarito con la risoluzione n. 100/E del 18 marzo 2008 sono da intendere tutti quegli atti che, sotto qualsiasi forma, sono indirizzati alle Amministrazioni indicate
dallo stesso articolo 3, per chiedere l'emanazione di una deliberazione in relazione a un determinato oggetto, ovvero l'adozione di un provvedimento, oppure il rilascio di
certificati, estratti, copie e simili».
Pertanto, per il caso di specie " le istanze in argomento in quanto inviate a un organo collegiale dello Stato e tendenti a ottenere il provvedimento di iscrizione nel relativo elenco sono da ricomprendere nell'ambito del citato articolo 3 della tariffa e scontano l'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.
Per quanto riguarda invece la Tassa sulle concessioni governative le Entrate ricordano che l'articolo 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 individua l'oggetto della tassa in tutti «I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa [...]». Il tributo colpisce determinati atti amministrativi (es. concessioni, autorizzazioni,
etc..) che consentono agli interessati l'esercizio di diritti e facoltà. (...)l
Si precisa inoltre che il presupposto di applicazione della tassa sulle concessioni governative (...) scaturisce ogni volta un soggetto chiede un'iscrizione in un albo, elenco o registro previsto dalla legge e abilitante all'esercizio di una professione, arte o mestiere.
Su queste basi si ritiene quindi che alle fattispecie in esame trovi applicazione la tassa sulle concessioni governative nella misura di euro 168.
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