News Pubblicata il 23/11/2023

Tempo di lettura: 2 minuti

Interessi mutuo tra i fringe benefit: come si potrà applicare

di Redazione Fisco e Tasse

L'inserimento di mutui ed affitti tra i fringe benefit raccoglie consensi ma l'applicazione pratica potrebbe essere difficoltosa. Vediamo dubbi e proposte



L'inserimento di mutui ed affitti tra i fringe benefit, ovvero tra  i benefici aggiuntivi offerti dalle aziende ai propri dipendenti,( fiscalmente esenti, a norma dell'art 51 comma 3 del TUIR) tra le novità della prossima legge di bilancio è un tema che sta suscitando molte discussioni e dubbi tra gli operatori del settore.

 Sebbene le grandi aziende del welfare aziendale promuovano questa scelta per il suo impatto   culturale  per la sempre maggiore attenzione agli aspetti del benessere e della conciliazione  vita lavoro dei dipendenti  anche ai fini di una maggiore produttività  , ci sono molte incertezze sulla modalità di applicazione.

 Le critiche riguardano anche il fatto che ancora una volta si tratterebbe di una misura sperimentale che aggiunge incertezza e non stabilità alla normativa sul lavoro.  

La norma prevista dalla bozza della legge di bilancio , si ricorda ,  prevede l'innalzamento del tetto massimo di fringe benefit  a mille euro per tutti i lavoratori e a 2mila per coloro che hanno figli a carico ma solo per il 2024.

Leggi per maggiori dettagli Fringe benefit 2024 le nuove regole. Sulla normativa in vigore Fringe benefit 2023 i chiarimenti e le novità in arrivo 

Gli operatori del settore chiedono quindi  che l'aumento   possa costituire sia un aggiornamento stabile dell'articolo 51 del Tuir e non una disposizione a tempo , che possa  garantire stabilità sia ai dipendenti che alle aziende nella pianificazione delle politiche retributive.

Ti possono interessare per approfondire :

il nuovissimo  Welfare aziendale e Fringe benefit di P. Stern M Matteucci (libro di carta) e

Fringe benefit e rimborsi spese 2023 (pacchetto eBook e tool di calcolo) di R. Braga S. Pegoraro

Viene inoltre evidenziato che l'articolo 51 comma 4 del Tuir fornisce le indicazioni per calcolare il valore dei beni in materia di prestiti concessi dal datore di lavoro, ma il calcolo è  molto articolato e tiene conto del tasso ufficiale di riferimento al 31 dicembre di ogni anno.  Viste anche  le recenti repentine variazioni del  tasso ufficiale di riferimento si teme che da una parte per i lavoratori possa non essere un vantaggio garantito mentre dall'altra parte  i calcoli per le retribuzioni da parte dei datori di lavoro possano diventare troppo onerosi . La bozza della legge di bilancio introduce una specifica solo per la prima casa e anche questo può  essere un elemento tale da generare confusione.

Le  modalità di applicazione dell'inserimento di mutui tra i fringe benefit viene giudicata comunque macchinosa, per la  lista di documenti da presentare, dal contratto di mutuo al piano di ammortamento già prevista nell'articolo di legge .  

E' stato sottolineato tra l'altro che i fringe benefit fino ad oggi sono stati la componente del welfare aziendale di minore impatto sociale 

Gli esperti del Sole 24 ore sul tema hanno avanzato la proposta di far utilizzare  per lo sgravio una semplice certificazione bancaria sulla maturazione degli interessi passivi che viene rilasciata ogni anno a fini fiscali.

Sembra necessario  quindi un ulteriore approfondimento per  trovare una soluzione che  migliori  la modalità di applicazione dell'inserimento di mutui ed affitti tra i fringe benefit per  offrire ai dipendenti un beneficio concreto e utile per la loro vita quotidiana senza appesantire ulteriormente gli adempimenti a carico dei datori di lavoro 

Ti potrebbero interessare:

Fonte: Parlamento Italiano



TAG: Oneri deducibili e Detraibili La rubrica del lavoro