News Pubblicata il 16/11/2023

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Malattia lavoro marittimo: guida agli obblighi per i lavoratori

di Redazione Fisco e Tasse

Le istruzioni INPS ai lavoratori marittimi sugli obblighi relativi allo stato di malattia: invio telematico certificato - reperibilità - autorizzazione necessaria per lo sbarco



INPS  ha fornito ieri nel messaggio 4010/2023  alcune indicazioni  operative circa gli adempimenti a carico del lavoratore  per gli eventi di malattia indennizzati . In particolare si chiariscono gli obblighi di: 

  1.  Trasmissione della certificazione medica
  2. indirizzo di reperibilità
  3. comunicazione  malattia in caso di trasferimento all'estero
  4. autorizzazione per lo sbarco in caso di malattia.

Trasmissione certificato malattia marittimi

I lavoratori marittimi devono inviare la certificazione di malattia :

 Leggi anche  Lavoratori marittimi comunicazioni malattia solo telematiche

Il messaggio precisa che non  è consentita l’erogazione dell’indennità  prima della  acquisizione  dell’originale della certificazione medica cartacea.

ATTENZIONE necessario verificare che nella certificazione medica, sia telematica che cartacea sia indicato il corretto indirizzo di reperibilità per consentire l’effettuazione delle visite mediche domiciliari di controllo.

Per le visite mediche di controllo all’estero le relative istruzioni sono state fornite con la circolare n. 87 del 2 luglio 2010.

Le variazioni della reperibilità rispetto all’indirizzo rilevabile dalla certificazione medica vanno preventivamente comunicate mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”  sul portale  www.inps.it, raggiungibile al seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.

In caso di eccezionali esigenze tecniche e/o disallineamenti dei sistemi, il lavoratore ha l’onere di effettuare la suddetta comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza,  utilizzando :

Marittimi e malattia all'estero 

In generale sono valide  le indicazioni operative fornite con la circolare n. 192 del 7 ottobre 1996 e messaggio n. 4271 del 16 novembre 2018 

In particolare per i lavoratori  marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia  è necessario prima di recarsi all’estero sottoporsi a visita ambulatoriale presso l’Unità operativa medico legale più prossima al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia, per ottenere la preventiva autorizzazione 

Nel caso in cui con mancata autorizzazione/parere negativo dell’Istituto, l’assicurato si rechi, comunque, all’estero, sarà disposta la sospensione del diritto all’indennità, come previsto dalla normativa vigente.


 

Fonte: INPS



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