La detassazione per Covid prevista dal Decreto Ristori 2020 non si puo applicare sulle somme risparmiate grazie all'esonero c. Decontribuzione SUD perchè costituirebbe un ampliamento dell'agevolazione contributiva all'ambito fiscale, che non rientra nella ratio della legge .
Questa in sintesi la posizione dell'Agenzia in risposta a due diversi interpelli, n. 458 e 459 del 9 novembre scorso. Vediamo alcuni dettagli per approfondire.
L'azienda istante nell'interpello 459 faceva presente di aver beneficiato della Decontribuzione Sud per i periodi 1° gennaio 202230 giugno 2022 e 1° luglio 202231 dicembre 2022, esonero contributivo previsto dal DL 137 2020, prorogato con la legge di bilancio 2021, autorizzato a norma del Temporary Framework e del Temporary Crisis Framework 2020.
Come previsto dalla normativa, afferma l'istante "la somma è stata contabilizzata dall'Istante nella voce B9 del conto economico direttamente a riduzione dei costi relativi ai contributi previdenziali, piuttosto che separatamente come ricavo nella voce A5 ''Altri ricavi e proventi di gestione''.
La Società segnala a questo proposito che l'articolo 10bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha introdotto una misura generale di detassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi.
Con questa premessa l'Istante chiedeva all'Agenzia di confermare se:
L'agenzia non concorda con le conclusioni affermative prospettate dal contribuente e nega la detassazione in quanto la norma del DL Ristori, art 10 bis DL 137 2020, citata intendeva evitare che gli effetti positivi derivanti dall'erogazione dei diversi contributi (e indennità) concessi durante il periodo di emergenza COVID19 venissero, anche solo in parte, depotenziati dall'incidenza della tassazione dei contributi stessi.
Viene anche precisato che la norma indica in maniera generica come ''contributo'' o ''indennità'' un beneficio che consista, in sostanza, in una integrazione di ricavi oppure in una partecipazione (totale o parziale) al sostenimento di determinati costi, purché rimasti ''a carico'' del soggetto beneficiario, come precisato anche nella risposta n. 366 2023.
Invece, per le agevolazioni concesse sotto forma di esonero dai contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, l'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di esprimere il proprio orientamento sul trattamento fiscale (nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 506010, 2015), escludendo che tali benefici siano configurabili come ''contributi'', in quanto «ai fini fiscali, l'effetto che ne deriva si sostanzia, di fatto, in una riduzione di imposta [n.d.r., o di contributi] che, coerentemente con quanto previsto in altre disposizioni agevolative, non assume autonomo rilievo per la determinazione del valore della produzione netta e del reddito stesso, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate».
Tra altro aggiunge l'agenzia l'applicazione delle disciplina del DL 137 articolo 10bis citato avrebbe l'effetto di "un'amplificazione del beneficio concesso con l'esonero contributivo qui in esame, con l'effetto di incidere anche sui plafond previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato contenuta nel Temporary Framework COVID19".
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