Il trattamento integrativo speciale in busta paga, già in vigore per il turismo nel 2023, è stato esteso con la legge di bilancio 2024 (legge 213 2023) anche ai lavoratori della ristorazione per il primo semestre 2024.
Ricordiamo che si tratta di una detassazione pari al 15% della retribuzione lorda per straordinari e lavoro notturno dei i lavoratori del turismo e terme che era stata introdotta dal Decreto Lavoro 48 2023 in particolare per il periodo giugno settembre 2023. Qui il testo
La misura intendeva sostenere i lavoratori con redditi più bassi , anche al fine di incentivare l'offerta di manodopera, recentemente molto difficoltosa per i datori di lavoro del settore.
Con la circolare 5/E del 7 marzo 2024, l'Agenzia ha completato le istruzioni fornite con la circolare 26/E e risoluzione 51/E del 2023.
Con la Risoluzione n. 26/E del 20 maggio 2024 per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito di imposta maturato ha ridenominato il codice tributo “1702”, istituito con Risoluzione n. 51/E 2023, in “Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi - articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2023, n. 213". Sono confermate le modalità di compilazione
Ecco più in dettaglio le regole generali e le istruzioni.
Nella bozza della legge di bilancio approvata dal Governo lo scorso 16 ottobre 2023 era prevista una semplice proroga della misura 2023, per il semestre gennaio- giugno 2024 .
Nel testo che è giunto in Parlamento il 31 ottobre è stata ampliata la platea dei beneficiari anche al settore dei pubblici esercizi : bar ristoranti pasticcerie ecc.
Il testo definitivo prevede che:
ATTENZIONE: Come per la misura già in vigore, i dipendenti devono fare richiesta attestando al proprio datore il reddito da lavoro dipendente relativo al 2023.
Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale in busta paga e lo indica nella Certificazione unica, recuperando poi il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale, tramite compensazione.
L’articolo 1, comma 21, della legge 213 2023 ricomprende nell'agevolazione lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rinviando all’articolo 5 della legge n. 287/1991 e indica quindi come nuovi beneficiari anche
LAVORO STRAORDINARIO Va ricordato che l’orario normale di lavoro e fissato ordinariamente in 40 ore settimanali, salvo demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno In ogni caso, la durata media dell’orario di lavoro – calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro, sei o dodici mesi - non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di straordinario .
In assenza di una regolamentazione da parte del contratto collettivo applicabile, il lavoro straordinario richiede il previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro e/o con riposi compensativi.
LAVORO NOTTURNO
Il periodo notturno è definito invece dall’articolo 1, comma 2, let. d), come il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. È affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale definizione delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni.
L'Agenzia ha precisato che:
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