Le Entrate hanno pubblicato la nuova guida aggiornata a novembre 2023 sulla Piattaforma cessione crediti.
Ricordiamo che per determinate tipologie di spese per interventi edilizi vi è la possibilità di usufruire, in alternativa alla detrazione:
- di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
- la possibilità di cedere ad altri soggetti il credito d’imposta spettante.
Chi riceve il credito ha, a sua volta, facoltà di cederlo ulteriormente, secondo le disposizioni in vigore al momento della cessione, oppure può utilizzarlo in compensazione nel modello F24.
Per sfruttare tali possibilità è necessario che l’interessato lo comunichi all’Agenzia delle entrate, mediante l’invio telematico di un apposito modello nel quale esercitare l’opzione per lo sconto o la cessione.
Per gestire al meglio le ulteriori cessioni di questi crediti, l’Agenzia delle entrate ha messo a punto un’apposita procedura web, denominata “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi.
Piattaforma cessione crediti: per quali crediti funziona
Attualmente, attraverso la piattaforma possono essere comunicate le cessioni:
- dei cosiddetti “bonus edilizi”, cioè dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi ( Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche) per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti,
- del “Tax credit vacanze”, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020),
- del credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021),
- dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione all’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, carburanti).
Attenzione al fatto che la presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed esigibili.
L’Agenzia si riserva di controllare in capo al titolare originario del credito o della detrazione l’esistenza dei relativi presupposti.
Piattaforma cessione crediti: come è composta
Per entrare nella piattaforma, la prima operazione da compiere è accedere, dalla home page del sito dell’Agenzia delle entrate, all’ Area riservata.
Per accedere occorre essere in possesso di una identità definita nell’ambito del Sistema pubblico di Identità Digitale (SPID, CIE o CNS)
La piattaforma è composta dalle seguenti funzioni, accessibili dalla home page:
- Monitoraggio crediti,
- Cessione crediti,
- Accettazione crediti/sconti,
- Gestione F24,
- Ulteriore rateazione,
- Lista movimenti
L'area cessione crediti della piattaforma consente di visualizzare i crediti ricevuti (per i quali, se necessario, è stata accettata la cessione), che possono quindi essere ulteriormente ceduti, secondo le disposizioni vigenti.
I crediti sono raggruppati in base alle opzioni di cedibilità, ossia:
- “Cedibile a chiunque e poi due volte a soggetti qualificati”. Questi crediti possono essere ceduti una sola volta a chiunque e poi possono circolare solo tra soggetti qualificati. I soggetti qualificati sono:
- a) banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385/1993
- b) società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico
c) imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005. Gli elenchi di questi soggetti sono pubblicati negli appositi albi consultabili sui siti internet della Banca d’Italia e dell’IVASS.
- “Cedibile due volte a soggetti qualificati”
- “Cedibile una volta a soggetti qualificati”
- “Cedibile più volte a chiunque”, cioè che non hanno limitazioni con riferimento al numero di cessioni e ai soggetti a cui possono essere ceduti
- “Cedibile una volta a chiunque”, cioè che non hanno limitazioni con riferimento ai soggetti a cui possono essere ceduti, ma una sola volta
- “Cedibile solo ai propri correntisti (non consumatori) da banche”. Si tratta dei crediti detenuti dalle banche e dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 385/1993, che possono essere ceduti a soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
- “Non cedibile”, che non possono essere oggetto di ulteriori cessioni.
Indipendentemente dalla categoria di appartenenza, per i crediti cedibili alle banche e alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 385/1993 è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
I crediti non cedibili, ovviamente, non sono visualizzati.
Se i crediti cedibili sono particolarmente numerosi, viene visualizzato un prospetto di riepilogo per consentire all’utente, attraverso selezioni successive, di individuare i crediti che intende cedere.
Altrimenti, la piattaforma visualizza direttamente i crediti cedibili.
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