La Legge di bilancio 2024 prevede novità importanti per le PIVA.
In dettaglio, con i commi 97 e 99 si prevede rispettivamente quanto segue:
Con il comma 99 si aggiunge il comma 15-bis.3 (dopo il comma 15.bis.2) all’articolo 35 (recante disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività) del D.P.R. n. 633 del 1972.
In base a tale nuovo comma 15-bis.3 si prevede quanto segue:
Attenzione al fatto che, si applica in ogni caso la sanzione di cui all’articolo 11, comma 7-quater, del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Con il comma 97 si stabilisce che, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti.
Il comma 15-bis.1 del medesimo articolo 35 prevede che, ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 15-bis, l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio per esibire la documentazione prevista, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati.
In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.
Viene chiarito che l’articolo 2 del decreto-legge n. 124 del 2019, ha introdotto un divieto di compensazione dei crediti nel modello F24 per tutti i contribuenti nei cui confronti sia stato emesso il provvedimento di cessazione della partita IVA, come previsto dall’articolo 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972.
La legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ha previsto poi, all’articolo 1, comma 148 (che ha introdotto il suddetto comma 15.bis.1 all’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972), nuovi presupposti e modalità per la cessazione d’ufficio della partita IVA, correlati a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie, da parte di enti e società costituiti per avere ridotta operatività nel tempo.
Si introduce, pertanto, anche per tali ultimi soggetti l’esclusione dalla facoltà di compensazione in F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA.
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