Dopo le novità della legge di bilancio che ha confermato la compensazione orizzontale di crediti fiscali del contribuente, compresi quelli derivanti dal Superbonus edilizio, con i contributi previdenziali e premi INAIL, il decreto legislativo 213 2023 di attuazione della delega fiscale ha introdotto importanti limiti operativi per le compensazioni orizzontali in generale.
Dal 1 luglio sono entrate in vigore le ulteriori novità previste dal Decreto Agevolazioni fiscali (D.L. 29 marzo 2024 numero 39).
Con la circolare 16/E del 28 giugno 2024 l'Agenzia è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti ( v. ultimo paragrafo)
Con particolare riguardo ai crediti INPS a seguito delle modifiche all’articolo 17 del Dlgs 241/1997 la legge di bilancio 2024 prevede la possibilità di compensazione di qualsiasi importo ma con termini differenziati anche per le diverse categorie di datori di lavoro.
Per tutti i datori di lavoro NON AGRICOLI:
Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS artigiani commercianti e Gestione separata Inps:
ATTENZIONE Restano escluse le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata
Per i datori di lavoro agricoli : la compensazione è possibile a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori Inail che può essere effettuata solo se il credito è certo, liquido ed esigibile e registrato negli archivi dell’istituto.
Inoltre si ricorda che il dlgs 213 2023 prevede dal mese di luglio 2024 le seguenti novità:
L'art 17 del d.lgs 241/1997 prevede la possibilità di pagare le imposte compensando tutti i tipi di tributi e contributi, nello specifico
Si segnala che le istruzioni dell'Agenzia hanno sempre confermato in molti provvedimenti questa possibilità mentre l'Inps, confortata da decisioni delle giurisprudenza di merito ha spesso respinto la compensazione dei contributi previdenziali con crediti fiscali affermando che il credito pòo non essere "certo" come richiede la norma.
Gli enti previdenziali degli ordini professionali hanno scelto in maniera autonoma anche in collegamento con l'utilizzo del modello F24
Nel decreto 11 2023 è stato ulteriormente confermato che "la compensazione può avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi”, specificando espressamente che la disposizione si applica anche ai crediti da Superbonus.
Come anticipato, dal 1° luglio 2024 sono entrate in vigore nuove regole per la compensazione dei crediti INPS e INAIL nel modello F24.
La riforma delle compensazioni mira a contrastare l'uso di crediti fiscali inesistenti per ridurre i debiti previdenziali.
L'agenzia delle entrate nella circolare 16 E del 28 giugno precisa in particolare che
Dato che non è precluso l’utilizzo dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail, in caso di divieto per sforamento dei carichi iscritti a ruolo non è consentito utilizzare lo stesso modello f 24 per crediti Inps o Inail che per i crediti erariali per i quali lo stesso divieto opererebbe.
Giova ricordare che l’estinzione dei debiti, o anche solo la riduzione dell’importo complessivo a un importo pari o inferiore a 100mila euro, comporta il ripristino della possibilità di avvalersi della compensazione.
La circolare precisa comunque che con riguardo all’utilizzo dei crediti verso INPS e INAIL, l’articolo 1, comma 97, lettera a), della legge di bilancio 2024 – per effetto dell’inserimento dei nuovi commi 1-bis e 1-ter nell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 – ha introdotto ulteriori condizioni, le cui decorrenze e modalità applicative saranno definite, anche in maniera progressiva, con ulteriori provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, dal Direttore generale dell’INPS e dal Direttore generale dell’INAIL
Leggi anche Compensazioni in F24 le novità in legge di bilancio e Compensazione crediti i chiarimenti dell'Agenzia
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