News Pubblicata il 30/05/2024

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Riscatto periodi senza contribuzione 2024/25: istruzioni per le domande

di Redazione Fisco e Tasse

Pubblicate le istruzioni INPS sul riscatto di periodi non coperti da contribuzione, senza interessi, riaperto con la legge di bilancio 2024. Cumulabilità con la pace contributiva



La  legge di bilancio 2024  ha introdotto una nuova opportunità di rinsaldare la propria posizione previdenziale aumentando i contributi versati.

 Nello specifico, l'art 1 ai  commi 126-.130 della legge 213 2023 prevede la possibilità  temporanea, per  il biennio 2024-2025, di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione  fino a un massimo di cinque anni parificandoli a periodi di lavoro, versando il  dovuto a rate mensili  in un massimo di  12 anni  senza interessi.

Vediamo i beneficiari e le modalità  di attuazione previste . 

Il 7 marzo l'Agenzia ha emanato la circolare 5 2024  che illustra la misura  ma non fornisce precisazioni ulteriori rispetto al testo di legge.

INPS ha pubblicato le istruzioni applicative nella circolare 69 del 29 maggio 2024(vedi i dettagli sotto)

Riscatto periodi non coperti da retribuzione:  chi ha diritto, per quali periodi

 La facoltà  può essere esercitata da:

Ciò comporta l'esclusione di fatto dei lavoratori più anziani che hanno iniziato a versare  prima di quella data.

La norma specifica  che l'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato con  restituzione dei contributi. 

I periodi da riscattare devono essere compresi comunque tra il primo e l'ultimo versamento contributivo effettuato.(cioè non si può anticipare il periodo complessivamente coperto).

L’Istituto chiarisce anche che mancando riferimenti alla precedente normativa sul riscatto contributivo previsto dal Dl 4/2019 , non si tiene  conto di eventuali periodi già richiesti nel periodo 2019-2021, quindi è possibile presentare una seconda richiesta e  i periodi di riscatto sono cumulabili.

Il costo del riscatto, versamento e trattamento fiscale

L'onere economico per il riscatto  è determinato in base all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (sistema contributivo, con le  aliquote contributive vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda)

 Per i lavoratori del settore privato l'onere  può essere sostenuto dal datore di lavoro  attraverso  i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

 In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non rientra nel reddito fiscalmente imponibile del dipendente 

 Il versamento  può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza :

La norma specifica che la rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui 

Riscatto periodi contributivi: presentazione della domanda di riscatto

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025, quindi va effettuata entro il 31.12.2025. 

la domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini, acquisendo il consenso dell'interessato 

Il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  1. web, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino munito di SPID  almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), o CIE (Carta di identità elettronica) 3.0,  o PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano , sul sito  www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Riscatti”;
  2. Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
  3.  tramite gli Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.

Versamento dell’onere di riscatto

La circolare precisa che l’onere di riscatto  versato in forma parziale  da comunque diritto all’accredito di un periodo di durata corrispondente a quanto versato 

ATTENZIONE :  resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell’onere  versato (salva l’ipotesi di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996)

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Fonte: Inps



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