Il governo ha approvato il 19 dicembre in via definitiva il Decreto Legislativo sulla semplificazioni degli adempimenti tributari, si attende ora la pubblicazione in GU.
Nel decreto sulle scadenze tributarie, tra le altre misure previste, vi è quella che riguarda la dichiarazione precompilata 2024 con diverse novità in arrivo, vediamo i dettegli dai relativi articoli 1 e 19.
Sinteticamente, dall’anno prossimo sarà avviata una modalità sperimentale di presentazione della dichiarazione dei redditi. Dall’attuale sistema di compilazione basata sulla modulistica si passerà ad un percorso guidato su piattaforma web.
Il contribuente non dovrà più inserire i dati all’interno dei campi del modello dichiarativo, ma accederà direttamente ai singoli dati, che potrà accettare o modificare.
Il nuovo sistema sarà inizialmente disponibile per pensionati e dipendenti, poi le informazioni saranno accessibili anche tramite Caf e professionisti delegati per l’assistenza fiscale.
Il modello semplificato 730 sarà esteso progressivamente a tutte le persone fisiche non titolari di partita Iva, in modo che al termine della sperimentazione, il modello PF sarà solo per imprenditori e professionisti con partita Iva.
In particolare, si interviene in merito alle dichiarazioni dei redditi precompilate per semplificare gli adempimenti di lavoratori dipendenti e assimilati.
All’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. In via sperimentale, l’Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. A decorrere dal 2024 tali informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti titolari dei redditi di cui al comma 1 in un’apposita area riservata del sito internet della predetta Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica. Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in possesso dell’amministrazione finanziaria sono rese disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati di cui al comma 3, che possono confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente, a decorrere dal 2024, e ai soggetti di cui al comma 3, negli anni successivi, di accedere ai dati da confermare o modificare.”.
Le suddette informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria saranno progressivamente rese disponibili anche ai soggetti delegati, quali sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, CAF e professionisti abilitati.
Viene sottolineato come, con le nuove regole, la precompilata diventa più trasparente, e si allarga a nuovi soggetti.
Il decreto infatti prevede che la precompilata semplificata estenderà il proprio raggio d’azione, allargandosi a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva, mentre quella ordinaria si rivolgerà anche agli autonomi, compresi quelli che hanno optato per la Flat Tax.
L’art. 19 dello stesso DLgs. stabilisce che a decorrere dall’anno prossimo, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile anche alle persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, utilizzando le informazioni e i dati disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da soggetti terzi e quelli contenuti nelle certificazioni dei sostituti d’imposta.
Nel dettaglio, all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. A decorrere dal 2024, in via sperimentale, utilizzando le informazioni e i dati indicati al comma 1, l’Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati al medesimo comma 1. Con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del presente decreto.”;
b) al comma 3, dopo le parole “La dichiarazione precompilata” sono inserite le seguenti: “, di cui ai commi 1 e 1-bis,”.
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