Cambio di orientamento dell'Agenzia delle entrate in materia di esenzione fiscale dei contributi goduti dalle aziende in periodo Covid, con particolare riferimento all'agevolazione per le assunzioni detta "Decontribuzione Sud". .
Con un interpello ancora in fase di pubblicazione, la direzione centrale dell'Agenzia contraddice quanto affermato in precedenti risposte del 2021 e anche in un documento della Direzione regionale del Lazio, negando l'esenzione da Ires e irap degli importi risparmiati grazie all'esonero dal versamento dei contributi INPS previsto dal decreto Agosto 104 2020 per le assunzioni da parte di imprese delle regioni meno sviluppate (Leggi in merito Decontribuzione Sud 2023 massimali e istruzioni INPS)
Vediamo meglio la novità.
L’articolo 27 del decreto Agosto 104 2020 ha introdotto un esonero dal versamento del 30% dei contributi previdenziali volto a contenere gli effetti straordinari sull’occupazione relativi al periodo di emergenza epidemiologica Covid-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali. l'agevolazione è stata poi prorogata fino al 2022 ( con approvazione della Commissione UE anche per il 2023 in ragione della guerra in Ucraina)
L'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori) conv. in legge 167/2020 , aveva previsto nel contempo che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Nelle risposte ai precedenti interpelli del 2021 l'amministrazione aveva confermato l'applicabilità dell'esenzione in due casi concernenti varie agevolazioni :
L'Agenzia specificava in entrambi i casi anche la non applicabilità neppure del quadro temporaneo sugli aiuti di stato (" l'articolo 1-bis del decreto legge n. 73 del 2021,introdotto in sede di conversione (legge n. 106 del 2021), ha abrogato il comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto legge n. 137 del 2020, il quale prevedeva che la detassazione dei contributi e delle indennità di cui al comma 1 fosse subordinata «al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.")
Nella nuova risposta l'Agenzia afferma che la decontribuzione Sud non può essere qualificata come un “contributo”: si tratterebbe invece di una riduzione di aliquota contributiva.
La posizione delle Entrate sembra confliggere anche con le istruzioni INPS che, con riguardo al modello DM 10, qualificano l’esonero come un credito a favore del contribuente. Si veda in proposito anche la circolare INPS 90/2022
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