Il Parlamento europeo ha approvato martedì 3 ottobre 2023 una nuova direttiva che modifica le norme sull'esposizione all'amianto.
Il documento intende in particolare migliorare la protezione dei lavoratori europei dai rischi per la salute e migliorare la tecnologia per l'individuazione precoce delle fibre di amianto.
Come noto l'amianto è una sostanza cancerogena il cui utilizzo è stato bandito in Europa nel 2025 ma è ancora molto presente in edifici e infrastrutture . Si calcola che oltre 70mila persone all'anno muoiano per gli effetti di questa sostanza
Ben il 78% dei tumori professionali riconosciuti negli Stati membri dell'UE è legato all'esposizione all'amianto.
La nuova direttiva che attende l'adozione formale del consiglio e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, modifica la precedente direttiva 2009/148, abbassando ulteriormente i livelli di possibile esposizione professionale all' amianto di dieci volte rispetto al passato :
Il limite obbligatorio (OEL) sarà ridotto da 0,1 a 0,01 fibre di amianto per centimetro cubo (cm³), soglia che dovrebbe entrare subito in vigore anche senza un periodo di transizione.
Inoltre i Paesi UE, entro un massimo di sei anni dall’entrata in vigore della direttiva, dovranno rendere obbligatorio l'utilizzo di tecniche più moderne e sensibili in grado di rilevare anche le fibre, come la microscopia elettronica.
Si potrà abbassare ulteriormente il valore limite a 0,002 fibre di amianto per cm³, escluse le fibre sottili, oppure a 0,01 fibre di amianto per cm³ incluse le fibre sottili.
La direttiva prevede che i paesi adottino disposizioni con nuovi requisiti e obblighi per i datori di lavoro ai fini di una maggiore protezione dei lavoratori, come ad esempio:
Si prevede ad esempio che prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione in locali costruiti prima dell'entrata in vigore del divieto nazionale relativo all'amianto, i datori di lavoro debbano informarsi sulla presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.
Si renderanno necessarie verifiche effettuate da un operatore certificato, adeguata al luogo di lavoro e soggetta a norme minime di qualità.
L'obbligo per i datori di lavoro di ottenere informazioni non sostituirà comunque l' obbligo di effettuare una valutazione dei rischi a norma della direttiva 89/391/CEE.
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