Il decreto-legge Lavoro 48 2023 ha modificato la normativa sui contratti a tempo determinato ampliando le causali da apporre per una durata fino a 24 mesi, che si conferma limite massimo, comprensivo di proroghe e rinnovi. Era stato anche rivisto il metodo di calcolo dei lavoratori in somministrazione concesso in rapporto al totale dei dipendenti .
Il 9 ottobre 2023 il Ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio sito una circolare di chiarimenti n. 9 2023 che ripercorre le novità e fornisce alcune utili indicazioni (vedi tutti i dettagli nei paragrafi successivi).
Nel corso della conversione in legge del Decreto Milleproroghe 215/2023 è stato presentato un emendamento dalle forze di maggioranza che prevede dal proroga dal 30 aprile al 31 dicembre 2024 della scadenza per la stipula degli accordi individuali tra le parti per i rinnovi e le proroghe oltre i 12 mesi
L’onorevole Nisini, prima firmataria, ha spiegato che si intende in questo modo andare incontro alle richieste dei datori di lavoro che visto il mancato rinnovo di numerosi contratti collettivi ai quali il decreto lavoro aveva affidato l'onere di dettagliare ulteriori causali specifiche per ciascun settore produttivo, rischierebbero a breve di vedere interrotti molti rapporti di lavoro a tempo determinato.
Il testo della legge di conversione del è stato approvato ieri in via definitiva dal Senato per cui la novità sulla proroga è definitiva. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto convertito
A partire dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto le clausole che consentono una durata superiore ai 12 mesi e/o eventuali proroghe sono in particolare:
Il ministero spiega che in questo modo si consente "alle Parti sociali di adeguare alla nuova disciplina i contratti collettivi sopra richiamati, le cui previsioni costituiscono fonte privilegiata in questa materia."
Importante inoltre il chiarimento che "Tale data è da intendersi come riferita alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata, pertanto, potrà anche andare oltre il 30 aprile 2024."
il Ministero analizza inoltre il fatto che quest'ultima specifica deroga di un anno , oltre alle causali aziendali individuali , introduce l'azzeramento del computo dei mesi di contratto già svolto.
Quindi per i contratti stipulati a partire dal 5 maggio 2023 non si conteggiano i periodi di lavoro (sia contratti che rinnovi) già intercorsi in precedenza tra il datore di lavoro e lo stesso dipendente.
Resta fermo pero il limite massimo di 24 mesi complessivi
Riguardo invece alle causali indicate dai CCNL per i rapporti oltre i 12 mesi la circolare ricorda che la norma conferma le regole previgenti che affidano il compito alla contrattazione , a tutti i livelli, siglata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative il compito di individuare tali casi.
Viene anche chiarito un punto dolente della riforma del decreto Lavoro sul fatto che gli accordi individuali previsti per i periodo di 1 anno, fino al 30 aprile 2024 possano entrare in conflitto con le regole generali.
Vengono quindi fornite le seguenti indicazioni:
Quanto alle esigenze sostitutive, il ministero evidenzia che resta fermo l’onere per il datore di lavoro di precisare nel contratto le ragioni concrete alla base della sostituzione.
Come ultimo punto vengono riepilogate le novità in materia di somministrazione previste dall’art. 24 comma 1-quater del DL 48/2023
In primo luogo, nel limite del 20 per cento del lavoro a termine non rilevano i lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con
contratto di apprendistato.
Si escludono espressamente i limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato di alcune categorie di lavoratori, tassativamente individuate, tra cui:
a) privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) di un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c)privi di diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) oltre i 50 anni di età;
e) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
f) occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore i appartiene al genere sottorappresentato;
g) appartenenti a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e con necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
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