La Cassazione nell'ordinanza 26588 2023 ribadisce in modo molto chiaro che rapporto di lavoro e rapporto previdenziale sono autonomi e diversi, per quanto tra loro connessi,. Per questo gli enti previdenziali "sono legittimati a proporre un’azione finalizzata a far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore" , e quindi a pretendere i contributi non versati, ad esso correlati, anche in assenza di richieste da parte di quest'ultimo .
Vediamo il caso concreto recentemente analizzato dalla Suprema Corte e le motivazioni della decisione.
A seguito di un ispezione in due srl si rilevavano contratti di appalto irregolari per le prestazioni di lavoratori, formalmente assunti da imprese che eseguivano lavori in appalto, ma sostanzialmente dipendenti dei committenti. I dipendenti non avevano chiesto la regolarizzazione dei rapporti di lavoro contestati. Venivano quindi emessi verbali e cartelle esattoriali per il recupero di contributi previdenziali non versati.
Il ricorso dei titolari delle società veniva respinto dal tribunale di Terni e accolto invece dalla Corte di Appello di Perugia.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale aveva argomentato che, in virtù dell’art. 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è il solo lavoratore a poter chiedere la costituzione d’un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi abbia utilizzato la prestazione, quando il contratto d’appalto sia stipulato in violazione delle prescrizioni del medesimo art. 29, comma 1.
Il d.lgs. n. 276 del 2003, affermano i giudici di merito " non menziona gli enti previdenziali tra soggetti legittimati a rivendicare la costituzione d’un rapporto di lavoro dipendente"
L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Perugia, affermando che la vicende inerenti al rapporto di lavoro non possono incidere sull’autonomo rapporto contributivo, che vincola il datore di lavoro e l’ente previdenziale e fa sorgere diritti indisponibili , anche nel caso in cui manchi la richiesta di azione giudiziale ad opera dei lavoratori,
La Suprema Corte nella sentenza afferma l'insussistenza dei motivi sulla forma del ricorso dell'INPS e sottolinea invece l punto dirimente della legittimità dell'azione dell'ente previdenziale. Su questo ricorda che l'orientamento giurisprudenziale è costante nell’affermare che, in tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, l’accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto, da cui discende il potere dell’ente previdenziale di applicare le relative sanzioni, costituisce oggetto di questione pregiudiziale, di cui il giudice può conoscere in via incidentale.
Non è necessaria, pertanto, la previa azione del prestatore di lavoro, volta all’accertamento dell’interposizione fittizia e alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore (Cass., sez. lav., 15 maggio 2019, n. 13013).
Inoltre con particolare riguardo all’appalto irregolare, si è puntualizzato che sussiste la legittimazione degli enti previdenziali a proporre un’azione finalizzata a far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore (Cass., sez. lav., 28 novembre 2019, n. 31144).
e conclude :" A favore di queste conclusioni depongono :
Calcola i tuoi possibili vantaggi contributivi e fiscali 2024 con
Visita anche il Focus Lavoro con ebook e Libri di carta , in continuo aggiornamento