Il decreto legislativo di riforma dello sport n. 36 2021 ha previsto il divieto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, di «distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».
Posto che la distribuzione indiretta di utili infatti si può configurare quando i lavoratori subordinati o autonomi ricevano retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi stipulati dalle sigle sindacali nazionali piu rappresentative, la norma stabilisce di fatto un tetto massimo ai compensi dei collaboratori sportivi che è utile conoscere e rispettare per non incorrere nella violazione del divieto
Il caso può verificarsi probabilmente soprattutto per le figure apicali e con maggiori responsabilità in associazioni e società.
Per rispettare tale limite occorre dunque fare riferimento ai CCNL delle principali sigle sindacali (pur mancando ancora una definizione condivisa di questa qualifica)
Il CCNL in vigore più applicato è probabilmente il CCNL "Impianti sportivi e palestre siglato da Confcommercio" nel 2015 (scaduto nel 2018 ma ancora vigente per mancato rinnovo)
Qui il testo . Di seguito riportiamo la tabella retributiva aggiornata . Aggiungendo il 40% dell'importo si può ottenere una indicazione sulla soglia massima di compensi che prudenzialmente possono essere accordati ai collaboratori sportivi.
ccnl palestre e impianti sportivi enti profit e no profit | |||
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Livelli | Minimo | Altri elementi | Totale |
Q | 1.855,93 | 60,00 | 1.915,93 |
1 | 1.768,08 | 1.768,08 | |
2 | 1.609,04 | 1.609,04 | |
3 | 1.450,36 | 1.450,36 | |
4 | 1.329,82 | 1.329,82 | |
5 | 1.253,18 | 1.253,18 | |
6 | 1.181,94 | 1.181,94 | |
7 | 1.089,43 | 1.089,43 |
Si ricorda che il ccnl ha anche previsto per i lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato già in forza alla data di sottoscrizione del CCNL condizioni di maggior favore che comprendono maggiorazione della paga base del 4% permessi retribuitivi 14 mensilità, regime speciale per gli scatti di anzianità. Il coefficiente giornaliero per ottenere la paga giornaliera è 26 mentre i coefficienti orari per il calcolo del costo orario sono due :
Restano comunque alcuni dubbi operativi per l'applicazione della norma innanzitutto su cosa intendere per «retribuzioni o compensi previsti per le medesime qualifiche».
La definizione infatti non chiarisce se si intenda la sola retribuzione tabellare mensile oppure se siano da ricomprendere gli altri elementi retributivi destinati ai lavoratori subordinati ma che non spettano ai collaboratori,
Allo stesso modo risulta difficile applicare il coefficiente giornaliero e il coefficiente orario dato che la prestazione del collaboratore può non avere una collocazione temporale fissa.
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