News Pubblicata il 18/09/2023

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Somministrazione: chiarimenti sui diritti sindacali

di Redazione Fisco e Tasse

Il Ministero del lavoro risponde a un interpello su quale ccnl sia applicabile in materia di diritti sindacali nel lavoro somministrato



Con l'interpello lavoro  1 2023 la commissione del Ministero del lavoro ha risposto a un quesito posto dall'organizzazione sindacale UGL Agroalimentare  in tema di diritti sindacali applicabili nel lavoro somministrato. 

In particolare si chiedeva se  in relazione al diritto sindacale del lavoratore somministrato sia applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’agenzia di somministrazione oppure  quello dell’'azienda utilizzatrice ,

La commissione, sentito   l'ufficio legislativo  e l'ispettorato,  chiarisce  che è necessario fare sintesi di quanto previsto da entrambi i contratti.

I diritti sindacali  nel lavoro in  somministrazione

Nello specifico  la risposta  ricorda che nel  rapporto di somministrazione sono coinvolti  tre soggetti (agenzia di somministrazione,

lavoratore somministrato ed impresa utilizzatrice), legati da due distinti rapporti contrattuali: 

  1. il contratto commerciale,  tra  l'azienda utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione e
  2.  il contratto di lavoro individuale stipulato tra  l’agenzia di somministrazione e il lavoratore somministrato.

Ciò comporta che   l’agenzia di somministrazione risulta datore di lavoro "formale " del lavoratore somministrato, ma  la prestazione lavorativa, per il periodo del contratto,  risponde di fatto agli interessi dell'azienda utilizzatrice che fornisce le direttive operative  e  provvede al  controllo del lavoratore.

Poteri e obblighi sono quindi suddivisi tra datore di lavoro formale e sostanziale " in considerazione  della scissione tra la titolarità giuridica del rapporto e l’effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa ."

 Quindi, afferma la risposta del Ministero,  il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro è, in primo luogo, quello applicato dall’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro.

Ciò non toglie che per il periodo della missione prevista dal contratto commerciale tra utilizzatore e somministratore, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato  vada a integrata dalle  previsioni del CCNL  al quale l'azienda utilizzatrice aderisce.

 Infatti la  disciplina del lavoro somministrato prevede che i lavoratori  utilizzati grazie a un contratto di somministrazione godano di parità di condizioni di lavoro con i dipendenti diretti dell'azienda utilizzatrice (art. 35, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81).

Il principio va ritenuto valido, precisa il ministero anche in riferimento ai diritti sindacali dei lavoratori somministrati, rispetto ai quali l’articolo 36 del citato decreto legislativo n. 81/2015 dispone, al comma 1, che trovino applicazione:

i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio1970, n. 300). Al comma successivo, si afferma inoltre il diritto del lavoratore somministrato ad esercitare liberta e attività sindacali, ovvero la possibilità  di  partecipazione alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.


Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



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