Con l'interpello lavoro 1 2023 la commissione del Ministero del lavoro ha risposto a un quesito posto dall'organizzazione sindacale UGL Agroalimentare in tema di diritti sindacali applicabili nel lavoro somministrato.
In particolare si chiedeva se in relazione al diritto sindacale del lavoratore somministrato sia applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’agenzia di somministrazione oppure quello dell’'azienda utilizzatrice ,
La commissione, sentito l'ufficio legislativo e l'ispettorato, chiarisce che è necessario fare sintesi di quanto previsto da entrambi i contratti.
Nello specifico la risposta ricorda che nel rapporto di somministrazione sono coinvolti tre soggetti (agenzia di somministrazione,
lavoratore somministrato ed impresa utilizzatrice), legati da due distinti rapporti contrattuali:
Ciò comporta che l’agenzia di somministrazione risulta datore di lavoro "formale " del lavoratore somministrato, ma la prestazione lavorativa, per il periodo del contratto, risponde di fatto agli interessi dell'azienda utilizzatrice che fornisce le direttive operative e provvede al controllo del lavoratore.
Poteri e obblighi sono quindi suddivisi tra datore di lavoro formale e sostanziale " in considerazione della scissione tra la titolarità giuridica del rapporto e l’effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa ."
Quindi, afferma la risposta del Ministero, il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro è, in primo luogo, quello applicato dall’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro.
Ciò non toglie che per il periodo della missione prevista dal contratto commerciale tra utilizzatore e somministratore, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato vada a integrata dalle previsioni del CCNL al quale l'azienda utilizzatrice aderisce.
Infatti la disciplina del lavoro somministrato prevede che i lavoratori utilizzati grazie a un contratto di somministrazione godano di parità di condizioni di lavoro con i dipendenti diretti dell'azienda utilizzatrice (art. 35, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81).
Il principio va ritenuto valido, precisa il ministero anche in riferimento ai diritti sindacali dei lavoratori somministrati, rispetto ai quali l’articolo 36 del citato decreto legislativo n. 81/2015 dispone, al comma 1, che trovino applicazione:
i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio1970, n. 300). Al comma successivo, si afferma inoltre il diritto del lavoratore somministrato ad esercitare liberta e attività sindacali, ovvero la possibilità di partecipazione alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
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