Incompatibili ai fini previdenziali i ruoli sociali di vertice per i dottori commercialisti in quanto possono costituire attività di impresa. Lo ha ribadito la Cassazione nell'ordinanza 26346 del 12 settembre 2023.
La pronuncia ha ribaltato i giudizi di merito che avevano accolto il ricorso di un professionista contro la propria Cassa per la cancellazione delle annualità di contribuzione in considerazione delle cariche di socio di maggioranza (con il 55% delle quote) e poi di Presidente e di amministratore unico di una srl rivestite nello stesso periodo. Tali ruoli per la Cassa costituivano attività di impresa e facevano venire meno il requisito della continuità della attività professionale .
Secondo il tribunale e la Corte territoriale «l'attività d'impresa, per poter essere ritenuta incompatibile, dovrà essere concretamente svolta, poiché la mera carica formale non potrà configurare un'ipotesi di incompatibilità» Nel caso specifico invece, secondo i giudici , il professionista ha ricoperto l'incarico di rappresentante legale della società, ha curato esclusivamente la contabilità, i rapporti con il personale e con le banche e le attività inerenti all'ambito amministrativo, senza dunque esercitare in proprio l'attività d'impresa.
La sentenza di appello evidenziava anche che il reddito più cospicuo derivava proprio dall'attività professionale per cui la continuità dell'attività professionale non poteva considerarsi assente.
La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti ha fatto ricorso in Cassazione, in primo luogo ribadendo il proprio compito di valutazione sui requisiti dell'attività professionale degli iscritti e sottolineando che sono da considerare incompatibili gli incarichi svolti, contraddistinti dalla «effettività di espletamento di attività richiedenti poteri decisionali e rappresentanza legale in nome e per conto della società», con la professione di dottore commercialista. Ricorda in particolare come le Sezioni unite hanno affermato il potere della Cassa di annullare i periodi contributivi durante i quali la professione sia stata svolta in situazione d'incompatibilità, anche se tale condizione non sia stata preventivamente accertata e sanzionata dal competente Consiglio dell'ordine (Cass., Sez. Lav., 13 novembre 2013, n. 25526).
Inoltre considera errato il giudizio di appello sul fatto che il reddito professionale fosse preponderante rispetto a quello derivante dall'attività di impresa.
Viene riconosciuto comunque che il potere di accertamento dell'inesistenza di cause d'incompatibilità dispiega i suoi effetti solo sul versante previdenziale e non interferisce con il piano professionale, rimesso alla valutazione del Consiglio dell'ordine (Cass., Sez. Lav., 12 novembre 2014, n. 24140).
La Cassazione, come detto ,accoglie il ricorso della Cassa dei dottori commercialisti sottolineando che le sentenze di merito valutando la questione solo in termini teorici senza una indagine specifica sulle modalità di esecuzione dei ruoli rivestiti dal professionista, non hanno applicato correttamente la disciplina dettata dall'art. 4 del DLgs. n. 139 del 2005.
La norma in materia di incompatibilità recita testualmente:
«1. L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale: a) della professione di notaio; b) della professione di giornalista professionista; c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti; d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi; e) dell'attività di promotore finanziario.
2. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico».
Gli ermellini sottolineano l'importanza di applicare il dato normativo , tenendo conto della ratio dell'intera disciplina, che difende l'imparziale esercizio della professione per scongiurare rischio di conflitti d'interessi. Invece la sentenza impugnata, affermano, " non si è curata di verificare se l'attività di amministratore si sia svolta nei termini limitati indicati dal comma 2." e non ha tenuto in sufficiente considerazione il fatto che professionista era anche socio di maggioranza della società.
Nell'ordinanza si rimarca ancora come la Presidenza di un Consiglio di amministrazione e di amministratore unico - siano carica di vertice con responsabilità, che non hanno un rilievo esclusivamente formale.
Inoltre si conferma l'irrilevanza del fatto che la parte più considerevole di reddito provenga dall'attività professionale, poiché quest'aspetto non ha alcuna attinenza con la prospettiva della tutela dell'esercizio imparziale della professione
L'ordinanza cassa quindi la sentenza di appello rinviandola per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.
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