Le retribuzioni convenzionali per i lavoratori distaccati all'estero restano applicabili anche nel caso di trasferte in Italia. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello n. 428 del 12 settembre 2023.
Il caso era stato sottoposto da una società commerciale parte di un gruppo multinazionale che chiedeva se fosse applicabile il regime previsto dall'art 51 comma 8 bis del TUIR per il distacco avvenuto dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2023 in una consociata estera di un proprio dipendente con funzioni manageriali (previa accettazione da parte dello stesso)
In merito chiariva che il lavoratore è fiscalmente residente in Italia per il 2022, in quanto ha mantenuto la sede del propri interessi (famiglia ).
La sua attività lavorativa è in via continuativa e come oggetto esclusivo presso la Consociata ma con trasferte occasionali in altri Paesi tra cui l'Italia. Vengono specificate le tempistiche delle trasferte in :
Il dubbio riguardava dunque i requisiti dell'esclusività e continuità del rapporto di lavoro prestato all'estero, previsti dalla citata disposizione, ai fini dell'applicazione delle retribuzioni convenzionali.
L'amministrazione finanziaria ricorda innanzitutto che l'articolo 51, comma 8bis, del Tuir, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi prevede che «il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398».
Il citato criterio di determinazione del reddito, che si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l'attività lavorativa all'estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Tuir,
Vengono richiamate anche
Nel caso in esame, conclude l'agenzia, le trasferte descritte non fanno venir meno il carattere di esclusività e di continuità del rapporto di lavoro presso una Consociata estera.
Conseguentemente, fermo restando la prestazione dell'attività lavorativa all'estero per un periodo superiore a 183 giorni l'anno viene confermato che il reddito possa essere determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 8bis, del Tuir.
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