News Pubblicata il 13/09/2023

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Retribuzioni convenzionali estero: le trasferte non incidono sull'applicazione

di Redazione Fisco e Tasse

Nell'interpello 428 l'Agenzia chiarisce l'applicazione delle retribuzioni convenzionali per il lavoro con distacco all'estero anche con numerose trasferte in Italia



Le retribuzioni convenzionali per i lavoratori distaccati all'estero restano applicabili anche nel caso di trasferte in Italia. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello  n. 428 del 12 settembre 2023.

Il caso  era stato sottoposto da  una società commerciale parte di un gruppo multinazionale che chiedeva  se fosse  applicabile il regime previsto dall'art 51 comma 8 bis del TUIR per il distacco avvenuto dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2023 in una consociata estera di un  proprio dipendente  con funzioni manageriali (previa accettazione da parte dello stesso)

In merito chiariva che il lavoratore è fiscalmente residente in Italia per il 2022,  in quanto ha mantenuto la sede del propri interessi (famiglia ).

La sua attività lavorativa è in via continuativa e come oggetto esclusivo  presso la Consociata  ma con trasferte  occasionali in altri  Paesi tra cui l'Italia. Vengono specificate le tempistiche delle trasferte in :

Il dubbio riguardava dunque  i requisiti dell'esclusività e continuità del rapporto di lavoro prestato all'estero, previsti dalla citata disposizione,  ai fini dell'applicazione delle retribuzioni convenzionali.

Distacco internazionale e trasferte il parere dell'Agenzia

L'amministrazione finanziaria  ricorda innanzitutto che  l'articolo 51, comma 8bis, del Tuir, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi  prevede che «il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398».

Il citato criterio di determinazione del reddito, che si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l'attività lavorativa all'estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Tuir, 

Vengono  richiamate anche

Nel caso in esame, conclude l'agenzia, le trasferte descritte non fanno venir meno il carattere di esclusività e di continuità del rapporto di lavoro presso una Consociata estera.

Conseguentemente, fermo restando la prestazione dell'attività lavorativa all'estero per un periodo superiore a 183 giorni l'anno  viene confermato che  il reddito possa essere determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 8bis, del Tuir.


Fonte: Agenzia delle Entrate



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