Il dipendente ha il diritto di essere messo a conoscenza delle informazioni contenute nella relazione di una agenzia di investigazioni che opera su incarico del suo datore di lavoro. Qualsiasi attività di raccolta dati e i dati stessi non possono essere tenuti nascosti ma vanno messi a disposizione dell'interessato.
E' quanto ha stabilito il Garante per la privacy, irrogando una sanzione di 10mila euro, di cui da notizia nella newsletter dell'11 settembre 2023.
Il provvedimento 290 datato 6 luglio 2023 ha statuito in particolare l'illiceità del trattamento dei dati personali di un dipendente effettuato da parte di un'azienda di servizi di pubblica utilità che non aveva dato riscontro alle sue richieste di accesso dopo essere stato oggetto di contestazione disciplinare.
La contestazione, infatti aveva portato al licenziamento del lavoratore facendo riferimento ad attività extra lavorative del lavoratore sulle quali il dipendente aveva chiesto chiarimenti.
L'azienda però, dopo lungo ritardo aveva risposto negativamente definendo le richieste "troppo generiche" e affermando che era necessario indicare "nel dettaglio" le informazioni alle quali il lavoratore chiedeva di accedere.
Solo durante l'iter giudiziario seguito all'impugnativa del licenziamento, il dipendente era venuto a conoscenza dell’esistenza e del contenuto della relazione investigativa sulla base della quale era stata avviata la contestazione disciplinare.
Il garante afferma invece l’azienda aveva l’obbligo di mettere immediatamente il lavoratore a conoscenza di tutti dati raccolti con le investigazioni , anche di quelli non utilizzati nella contestazione disciplinare, come previsto dagli artt. 12 e 15 del Regolamento , in quanto tutti potevano essere utilizzati per l’esercizio del diritto di difesa.
Tali dati comprendevano fotografie, rilevazioni Gps, descrizioni di luoghi, persone e situazioni, delle quali il dipendente non conoscenza neppure l'esistenza
L’Autorità Garante conclude affermando che il titolare del trattamento è tenuto a fornire l'accesso ai dati personali dell'interessato in forma completa e aggiornata - indicandone anche l'origine dei dati , nel caso in cui non siano stati forniti dall'interessato stesso.
Per questa violazione è stata irrogata all’azienda una sanzione di 10mila euro.
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