Con Ordinanza n 19987 del 12 luglio 2023 la Cassazione afferma che le spese correnti del condominio possono essere pagate con somme prelevate da un conto personale di un singolo condòmino, da imputare a futuro credito, iscritto nel bilancio condominiale.
Nell'utilizzo del fondo cassa personale per spese dell'intero condominio non sussiste responsabilità dell'amministratore.
Sostanzialmente l’amministratore può utilizzare per le spese del condominio fondi accantonati da singoli condòmini qualora non abbia risorse a causa di omessi versamenti di altri condomini.
Nel caso di specie due condòmini che avevano versato circa 10.000 euro nelle casse condominiali al fine di creare un fondo personale a copertura di eventuali future spese straordinarie e lavori, si accorgono che tali somme non figurano più in bilancio.
Nel dettaglio, all'atto dell'arrivo di un nuovo amministratore non si trova traccia di tali somme in bilancio.
I due condomini avevano agito contro l’amministratore uscente lamentando la violazione dei suoi doveri contrattuali (ex articoli 1710 e 1218 del Codice civile).
Le ragioni dei ricorrenti venivano accolte in primo grado ma respinte in appello.
Per la il Tribunale territoriale la somma non era presente perché era stata usata per far fronte a spese correnti del condominio, ciò veniva ufficialmente deciso con successiva assemblea straordinaria, che confermava il versamento da parte dei ricorrenti di 10.000 euro e riconosceva loro un credito verso il condominio in caso di esecuzione di lavori straordinari,
Secondo il tribunale regionale non vi era stata alcuna sottrazione da parte dell'amministratore, né danno dei condòmini.
Tale conclusione viene confermata dalla Suprema corte che conseguentemente esclude la responsabilità dell'amministratore.
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