Sono in arrivo agli intermediari delle imprese i preavvisi relativi agli avvisi bonari per i debiti con INAIL scaduti tra i 1 gennaio e il 30 giugno 2023. Lo ha comunicato la Direzione alle strutture territoriali .
Tali preavvisi riguardano tutti i codici ditta dei clienti per i quali il consulente ha ricevuto la delega , sono inviati via PEC e contengono già l'importo e il tipo di debito a carico del contribuente . Il preavviso precede di almeno 30 giorni l'emissione dell'avviso bonario.
Si ricorda che il ricevimento del preavviso certifica già la presenza di debiti che impediscono l'emissione del DURC.
In tale ipotesi è consigliabile un immediata verifica contattando la sede INAIL competente e quindi
Si ricorda infatti che dal ricevimento dell'avviso bonario, poi, decorrono gli ultimi 30 giorni per effettuare il versamento prima della definitiva iscrizione a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
E' possibile versare anche con rateizzazione del debito nei casi di temporanea obiettiva difficoltà economica, in presenza dei requisiti previsto dalla circolare INAIL n. 22/2019.
Con la determina del Presidente dell’Inail 23 luglio 2019, n. 227, infatti era stata modificata la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo, concesse dall’Inail .
La nuova disciplina ha semplificato le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, eliminando l’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza, introducendo la procedura telematica.
L'’istanza di rateazione si presenta tramite il servizio on line “Istanza di rateazione”, disponibile sul sito www.inail.it.
L’Inail può concedere rateazioni fino a un massimo di 24 rate mensili. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro .Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente,rateazioni superiori a ventiquattro mesi, se non in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro ( non oltre trentasei mesi).
ATTENZIONE:
Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti: