Con la circolare 26 del 29 agosto 2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti sull'applicazione della nuova imposta sostitutiva al 5% per le mance riversate ai lavoratori dai datori di lavoro nei settori ristorazione, alberghiero, turismo.
Nella prima parte del provvedimento l'Amministrazione ricorda i requisiti e le caratteristiche del nuovo regime agevolato che , si ricorda , è regime naturale di tassazione per i dipendenti che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito complessivo fino a 50mila euro ,in tutti i settori lavorativi e comprensivo anche delle mance stesse sia con mezzi elettronici che contanti.
Va anche sottolineato che: la soglia del 25% come limite di applicazione è riferito solo ai redditi nel settore turistico e costituisce franchigia per il lavoratore.
Ciò significa che la tassazione ordinaria si applica solo alle somme oltre il limite.
Nei paragrafi successivi vediamo i principali aspetti legati agli obblighi procedurali previsti a carico dei datori di lavoro e dei dipendenti .
Leggi per approfondire Detassazione mance 2023: chiarimenti e "Tassazione mance alberghi e ristoranti: l'Agenzia fa il punto".
DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro devono prima del versamento al fisco dell'imposta sostitutiva trattenuta al lavoratore a seguito delle erogazioni liberali dei clienti
L'agenzia precisa infine che ai fini IVA le somme sono irrilevanti quindi per i datori di lavoro e dal punto di vista operativo non ci sono adempimenti contabili obbligatori
OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Il dipendente:
Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare al regime agevolato In questo caso la comunicazione va effettuata in forma scritta
Il sostituto deve comunque indicare separatamente nella certificazione unica le mance assoggettate a tassazione ordinaria e la parte teoricamente soggetta all'imposta sostitutiva,
ATTENZIONE se il sostituto d’imposta rileva che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia può applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il lavoratore stesso.
Qualora sia stata applicata l’imposta sostitutiva in assenza dei presupposti e non sia più possibile per il sostituto effettuare il conguaglio, il lavoratore dovrà inserire le somme nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui vengono percepite
Resta ferma la possibilità per il lavoratore di applicare il regime che risulti per lui più favorevole.
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