Nell'interpello n. 421 datato 25 agosto l'Agenzia delle Entrate analizza il trattamento fiscale delle somme erogate dal datore di lavoro secondo l' Articolo 51 del Tuir, in particolare chiarisce la possibilità di rimborso delle spese connesse alla ricarica delle auto aziendali elettriche assegnate in uso promiscuo ai dipendenti.
Nell'Interpello la Società istante spiegava di voler rinnovare il proprio ampio parco di auto aziendali ad uso promiscuo con automezzi elettrici anche per sensibilizzare i dipendenti sul tema della sostenibilità ambientale e chiedeva il corretto trattamento fiscale del rimborso delle spese per la ricarica effettuata presso la propria abitazione
da far rientrare eventualmente tra i fringe benefit addebitati ai dipendenti.
La societa precisava inoltre che :
Nella risposta n. 421 2023 l'Agenzia ricorda in primo luogo il tenore dell'art 51 comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir): «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».La predetta disposizione sancisce il c.d. ''principio di onnicomprensività'' del reddito di lavoro dipendente, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere ''offerti'' dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Si sottolinea anche che il successivo comma 3 dispone che «Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9» del medesimo Tuir.
L'Agenzia ricorda in particolare che il comma 4 lettera a dell citato art. 51 individua specifiche deroghe al principio di onnicomprensività, elencando le componenti reddituali che NON concorrono a formare la base imponibile; tra queste figurano gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, per i quali L'ACI fornisce ogni anno fornisce le tabelle sui costi chilometrici definiti forfettariamente per le diverse classi di veicoli.
Aggiunge inoltre che la legge di bilancio 2020, ha previsto un regime speciale proprio al fine di incentivare il ricorso all'utilizzo di veicoli meno inquinanti ma le modifiche normative confermano la tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, seppur graduata in ragione delle specifiche emissioni
Come chiarito dalla circolare n. 326 del 1997, la determinazione del valore imponibile esposto nelle tabelle ACI prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo . Risulta quindi irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni dei costi di percorrenza fissati dall'ACI.
La stessa circolare ha chiarito che il datore di lavoro può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, che vanno separatamente valutati ai fini della tassazione in capo al dipendente.
In conclusione, per il caso di specie, l'Agenzia afferma che
La norma prevede infatti l'eccezione solo per:
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