Con Decreto 8 agosto 2023 il MASAF Ministero delle politiche agricole e forestali definiva le modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 400.000.000,00 di euro, destinati alla sottomisura “ammodernamento delle macchine agricole”- PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.
Successivamente con Decreto 26 marzo 2024 sono state modificate alcune norme del DM originario cui si rimanda per il confronto. Tra le altre, di rilievo vi è il calendario della misura che fissa la data di presentazione della domanda di contributo al 31 maggio 2024.
Per la misura agevolativa, sono inoltre state pubblicate ad opera del MASAF alcune FAQ di chiarimento per gli interessati.
Ricordiamo che spetta alle Regioni, in base ai fondi loro assegnati, gestire le domande infatti la dotazione finanziaria di 400 ML. Vedi tabella art 4 del decreto 8.08.2023.
Il cronoprogramma della agevolazione, in base al DM 26 marzo 2024 è così modificato:
Con il decreto 8.08.2023 sono definiti i beneficiari dell'aiuto quali:
I soggetti suddetti alla data di presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Gli aiuti in favore delle aziende agricole, possono essere concessi solo agli agricoltori attivi ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.
L’investimento in Leasing non è ammesso.
ATTENZIONE prima di presentare le domande è bene verificare se sussistono novità per i requisiti dal nuovo DM 26 marzo 2024 che ha apportato alcune modifiche alle regole originaria.
Ai sensi dell'art 6 del DM 8.08.2023 si prevede che:
1. Il sostegno pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale.
2. L’aliquota di contributo applicabile, che sarà definita dalle Regioni e Province autonome, in conformità e nel rispetto dei massimali consentiti dalla normativa, non può superare: a) il 65 % dell’importo dei costi di investimento ammissibili; b) l’80 % dell’importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di giovani agricoltori. La spesa massima ammissibile riferita agli investimenti indicati al successivo articolo 7, comma 4, è pari ad euro 35.000,00 per i punti a) e c), e a euro 70.000,00 per il punto b). Per gli investimenti di cui ai punti a) e c), eventuali proposte progettuali di importo compreso tra euro 35.000,00 e 70.000,00 potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 35.000,00. Per gli investimenti di cui ai punti b), eventuali proposte progettuali di importo superiore a euro 70.000,00 potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 70.000,00. In ogni caso deve essere garantita l’assenza del doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021.
3. Sarà possibile l’erogazione di una anticipazione finanziaria pari fino al 30% della spesa ammissibile, sulla base di apposita richiesta del beneficiario al Soggetto attuatore corredata da idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative, di cui all’elenco IVASS.
Secondo il nuovo DM 26 marzo 2024 il comma 2, lettera b), secondo capoverso dell'art 6 sui indicato è sostituito dal seguente testo:
b) l’80 % dell’importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di giovani agricoltori. La spesa massima ammissibile riferita agli investimenti indicati al successivo articolo 7, comma 4, è pari ad euro 35.000,00 per i punti a) e c), anche in modalità combinata, e ad euro 70.000,00 per il punto b), anche in modalità combinata con i punti a) o c). Proposte progettuali di importo superiore a detti limiti potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato nei limiti della menzionata spesa ammissibile fino ad un massimo di euro 35.000,00 per le lettere a) e c), anche in modalità combinata, e fino ad un massimo di euro 70.000,00 per la lettera b), anche in modalità combinata con i punti a) o c). In ogni caso deve essere garantita l’assenza del doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021 e ss.mm. ii.. - Al comma 3, le parole “fino al 30% della spesa ammissibile” sono sostituite con le parole “fino al 30% del contributo concesso”.
Ti potrebbero interessare:
Infine, ti segnaliamo tutti gli e-book e libri per approfondire le tematiche del mondo dell’agricoltura di ConsulenzaAgricola.it