Gli importi delle prestazioni INAIL per infortuni e malattie professionali nei diversi settori
sono stati aggiornati all'inflazione. I nuovi valori sono in vigore dal 1° luglio 2023.
Lo hanno previsto due decreti ministeriali pubblicati sul sito del ministero il 17 agosto scorso:
DM n. 88 per il settore dell’agricoltura e
DM n. 89 per i settori dell’industria e della navigazione,
come proposto dalla Delibera Inail n. 114 del 15 maggio 2023.
Il 12 settembre 2023 INAIL ha pubblicato la circolare di istruzioni 40 2023 con allegato il riepilogo degli importi delle rendite.
(Allegati in fondo all'articolo)
La Retribuzione convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti. è stabilita a in € 19,221,30, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’Industria, la retribuzione annua convenzionale
L’assegno per l’assistenza personale continuativa è fissato in € 632,94.
L’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), sempre a decorrere dal 1° luglio 2023, è stabilito in € 11.612,92.
Gli assegni continuativi mensili riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite con coefficiente di rivalutazione pari a 1,081,sono riportati nella tabella seguente:
Inabilità | Importi dal 1° luglio 2023 |
dal 50 al 59% | € 444,83 |
dal 60 al 79% | € 620,74 |
dall’80 all’89% | €1.065,70 |
dal 90 al 100% | € 1.510,28 |
100% + a.p.c | € 2.143,55 |
La retribuzione media giornaliera è stabilita in € 91,53 .
Minimale e massimale della retribuzione annua, sono quindi stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura di:
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in
L’assegno per l’assistenza personale continuativa, sempre a decorrere dal 1° luglio 2023, è fissato in € 632,94, mentre l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario) è pari a € 11.612,92.
Gli assegni continuativi mensili, riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite con coefficiente di rivalutazione pari a 1,081, sono i seguenti:
Inabilità | Importi dal 1° luglio 2023 |
dal 50 al 59% | € 355,14 |
dal 60 al 79% | € 498,27 |
dall’80 all’89% | € 925,12 |
dal 90 al 100% | € 1.425,28 |
100% + a.p.c | € 2.059,02 |
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