L’art. 19 della legge delega reca i principi che dovrà seguire il Governo per la revisione della disciplina del contenzioso tributario.
La Legge n 111/2023 è stata pubblicata in GU n 189 del 14 agosto 2023
Si vuole prioritariamente che il Governo intervenga per potenziare l’istituto dell’autotutela preventiva in modo da ridurre il ricorso al contenzioso in sede giudiziale.
Il Governo dovrà quindi intervenire sui vigenti istituti aventi finalità deflattive e operanti anteriormente alla costituzione in giudizio della parte resistente ossia, dell’ente impositore, dell’agente della riscossione nei cui confronti sia stato proposto ricorso.
La finalità è quella del massimo contenimento dei tempi di conclusione delle controversie tributarie e di riduzione del contenzioso, come previsto dal PNRR.
Si prevede inoltre di ampliare e potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria mediante:
1) una completa digitalizzazione del processo;
2) l’utilizzo obbligatorio di modelli predefiniti per la redazione di atti processuali, verbali e provvedimenti giurisdizionali;
3) la previsione che la discussione da remoto della causa possa essere richiesta anche da una sola delle parti costituite, mediante apposita istanza da notificare, ferma in ogni caso la possibilità per le altre parti di discutere in presenza, limitando la partecipazione a distanza alla sola parte richiedente.
4) si prevede, in materia di esecuzione tributaria, un intervento di razionalizzazione nel riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice civile.
Ed ancora:
Con un'altra modifica introdotta al Senato si vuole che il legislatore delegato appronti le norme per garantire a tutti i cittadini l’accessibilità alle sentenze tributarie raccolte, in versione digitale, nelle banche dati della giustizia tributaria gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio ed il diritto di difesa.
Con l’obiettivo di incrementare l’efficienza e risparmiare sui costi la legge delega fissa i principi volti ad orientare il Governo nella redistribuzione sul territorio nazionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, sulla base di criteri che tengano conto di parametri oggettivi, quali, ad esempio, l’estensione del territorio, i carichi di lavoro e gli indici di sopravvenienza, il numero degli abitanti della circoscrizione, gli enti impositori e della riscossione.
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