Sono due i decreti in Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023 che avviano l’operatività degli incentivi fiscali introdotti per agevolare l’accesso alla mediazione e alla negoziazione assistita. Si tratta dei decreti 1° agosto 2023 del Ministero della Giustizia che disciplinano i passaggi essenziali della riforma del processo civile.
Nello specifico sono così denominati:
Il decreto determina, quindi, gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo. L’avvocato può scegliere se richiedere il riconoscimento del credito d’imposta o il pagamento dell’importo.
In particolare, il decreto 1° agosto 2023 denominato “Incentivi fiscali nella forma del credito d’imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita”, disciplina:
Più nel dettaglio, in merito alle modalità e ai termini di presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta e alle relative comunicazioni, si disciplina quanto segue:
È inoltre indicato il contenuto della domanda di attribuzione del credito d’imposta.
Viene specificato che la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato.
Quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta, è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell’ambito della quale è sorto il credito che si fa valere.
Si ricorda che il possesso dei requisiti richiesti dal decreto è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Viene fornito il dettaglio dei dati da indicare nelle istanze sia in caso di raggiungimento sia in caso di mancato raggiungimento dell'accordo.
Il Ministero, ricevute le domande di attribuzione dei crediti d’imposta, effettua le dovute verifiche e con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l’importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario. Il richiedente riceve la comunicazione da parte del Ministero circa l’importo spettante relativo al credito, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda.
I crediti d'imposta in oggetto non danno luogo a rimborso e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, né rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Ministero dell’importo spettante, tramite modello F24. L’utilizzo deve avvenire entro l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento.
Almeno 5 giorni prima di comunicare al beneficiario l’accoglimento della domanda, il Ministero trasmette all’Agenzia delle entrate, l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso. Saranno altresì comunicate eventuali variazioni e revoche dei crediti d’imposta concessi.
Il decreto si applica alle domande di attribuzione dei crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata in vigore.
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