I servizi connessi alla pratica dello sport resi ASD e SSD verso i praticanti sport ed educazione fisica rientrano da oggi tra le attività esenti IVA con conseguente obbligo immediato di apertura della Partita IVA per questi enti. La novità relativa ai servizi formativi è retroattiva
Lo prevede l'articolo 36 bis, introdotto con emendamento approvato alla Camera nella legge di conversione del decreto legge n. 75 2023, pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale. La norma pone alcuni problemi applicativi oltre a quello della retroattività.
Vediamo di seguito alcuni dettagli in più.
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Il testo del nuovo articolo 36-bis (Regime IVA attività didattica sportiva), introdotto dalla Camera, prevede:
- 1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito
di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
Quest'ultima esenzione è applicabile dunque anche alle prestazioni rese prima del 17 agosto 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione
Come opportunamente ricorda l'ufficio Studi del Senato nelle schede di lettura parlamentari, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello 393 del 2022, ha negato l’esenzione Iva per la formazione ai corsi sportivi impartiti a bambini, in quanto per le norme comunitarie e nazionali le prestazioni di servizi educativi dell’infanzia o della gioventù non vi rientrano (articolo 132, paragrafo 1, lettera i) della direttiva 2006/112/CE e articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
Va sottolineato d'altronde che :
La novità presenta quindi la necessita di coordinamento con la legislazione vigente appena citata.
A ciò si aggiunge il fatto che l’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021, modificato dalla legge n. 234 del 2021 prevede l'entrata in vigore solo da luglio 2024 di una previsione simile, anzi più ampia, in quanto riguarda l'esenzione IVA per tutte le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese dagli enti no profit
A questo fine, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021, prevede che gli enti sportivi dilettantistici indichino nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possano assumere una delle seguenti forme giuridiche:
L'Ufficio studi raccomandava quindi, prima della conferma dell'emendamento al decreto, che venissero valutate le conseguenze applicative che richiedono , in contrasto con lo Statuto del contribuente, adempimenti urgenti per gli enti ad oggi privi di partita Iva e, al contrario, la necessità di rimborso per i soggetti IVA che seguendo l'interpretazione dell'Agenzia avevano versato l'IVA per le attività didattiche svolte.
Anche sotto il profilo della copertura finanziaria si segnalavano dubbi in quanto, per le agevolazioni fiscali che si introducono, non è al momento prevista nella legge di conversione alcuna copertura finanziaria.
Auspicabili ora chiarimenti applicativi dal ministero o dall'agenzia delle Entrate.
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