Cassa integrazione per emergenze climatiche: le istruzioni sono state pubblicate nella circolare INPS 73/2023 a seguito delle novità introdotte dal DL 98/2023 .
Il documento chiarisce in particolare alcune modalità applicative e scadenze per i settore dell’edilizia e dell'agricoltura. Vediamo di seguito le principali indicazioni.
INPS sottolinea che il DL 98/2023 :
ATTENZIONE: i periodi di CIGO ex DL 98/2023 sono conteggiati ai fini del contributo addizionale, per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale rispetto al limite del quinquennio mobile.
ISTRUZIONI UNIEMENS
In tema di conguaglio nei flussi UniEmens si dovrà utilizzare il codice che verrà comunicato dall’INPS tramite la “Comunicazione bidirezionale” nel Cassetto previdenziale del contribuente, al momento del rilascio dell’autorizzazione
Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane i datori di lavoro autorizzati, ai fini del conguaglio delle prestazioni anticipate, valorizzeranno il nuovo codice “L142” all’interno dell’elemento “CongCIGOAltCaus”.
Se invece la fruizione avviene entro il limite delle 52 settimane, va utilizzato il vecchio codice di conguaglio “L038”.
In caso di cessazione di attività, il conguaglio avviene con il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese ed entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
In caso di pagamento diretto, invece, i datori di lavoro seguiranno consuete modalità ordinarie.
Riguardo la cassa integrazione agricola CISOA la circolare precisa che:
PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande possono essere presentate con le modalità ordinarie con il modello SR43 con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione" a partire dal 10 agosto 2023.
Per i periodi dal 29 luglio al 9 agosto 2023, il termine scade quindi il 25 agosto.
Invece, le domande per periodi di riduzione dell’attività decorrenti dal 10 agosto 2023, dovranno essere presentate entro 15 giorni dall’inizio dell’evento
Infine l'istituto ricorda che le domande di CISOA sono autorizzate e pagate direttamente dall’INPS.
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