Con Risposta a interpello n 396 del 27 luglio l'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di utilizzo dei crediti energetici concessi alle imprese nel periodo luglio–dicembre 2022 nel caso di Cessazione ditta individuale (d.l. 9 agosto 2022, n. 115, d.l. 23 settembre 2022, n. 144 e d.l. n. 176 del 2022).
In particolare, l'Agenzia sottoliena che il titolare di una lavanderia/tintoria, che ha maturato crediti energetici nel terzo e quarto trimestre 2022, nonostante la cessazione dell'attività avvenuta il 31 dicembre dello stesso anno, può utilizzare i crediti in compensazione, entro il termine del 30 settembre 2023, con i debiti tributari e previdenziali riferibili alla ditta individuale.
L'istante, titolare di una lavanderia/tintoria (codice ATECO 96.01.20), cessata il 31 dicembre 2022, riferisce di avere maturato nel periodo d'imposta 2022 «...i seguenti bonus energia:
L'istante riferisce anche di avere anche inviato, il 16 marzo 2023, la comunicazione dei crediti di imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici (protocollo [...]).
Ciò premesso chiede se i predetti crediti d'imposta, maturati nel corso del terzo e quarto trimestre del 2022, possano essere utilizzati in compensazione nonostante l'attività d'impresa sia cessata il 31 dicembre 2022.
Le Entrate chiariscono che il comma 3 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 176 del 2022, ha disposto che, «I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del decretolegge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022, e dell'articolo 6 del decretolegge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 settembre 2023»
Con riferimento al requisito soggettivo richiesto dalla norma per fruire dell'agevolazione in esame, come chiarito dalla circolare n. 36/E del 2022, «beneficiarie dei crediti d'imposta in esame sono le ''imprese'' che sostengono i costi per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Sotto il profilo soggettivo, dunque, i crediti d'imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato rispettano le condizioni normativamente previste».
Ne deriva che detti crediti possono essere utilizzati per estinguere, tramite compensazione, i debiti fiscali e previdenziali riferibili all'attività d'impresa, e non anche altri debiti ''personali'' ove, come nel caso di specie, il credito sia maturato da una ditta individuale.
Ciò detto, assumendo che i crediti indicati dall'istante siano spettanti , con specifico riferimento al quesito posto sulla possibilità di utilizzare il credito residuo maturato nonostante la cessazione dell'attività si ritiene condivisibile l'utilizzo del medesimo in compensazione, entro il termine del 30 settembre 2023, con i debiti tributari e previdenziali (Imposta sul Valore Aggiunto quarto trimestre 2022, debiti verso INPS per dipendenti aziendali, debiti verso Erario per dipendenti aziendali) riferibili alla ditta individuale, e ciò nonostante la medesima sia cessata a far data dal 31 dicembre 2022, trattandosi in ogni caso di debiti correlati all'attività d'impresa svolta ed emergenti dalle dichiarazioni annuali dell'ultimo periodo d'imposta alla medesima riferibili.
L'istante conserva, altresì, la facoltà di cedere i predetti crediti, purché la cessione riguardi l'intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento e non solo ciò che residua.