News Pubblicata il 28/07/2023

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Vestiario: la deducibilità per autonomi e professionisti

di Dott. Salvo Carollo

Ai fini della deducibilità è necessario distinguere tra vestiario tecnico da lavoro e vestiario generico



Alle spese sostenute dal professionista, dal lavoratore autonomo e dall’imprenditore individuale per il vestiario non sono state dedicate norme specifiche dal legislatore e la giurisprudenza è povera di precedenti; motivo per cui, per inquadrare correttamente la fattispecie, si ci dovrà rifare alle norme generali che regolano la deducibilità dei costi dal reddito di lavoro autonomo (per professionisti e autonomi in generale) e d’impresa (per gli imprenditori individuali) e alle poche sentenze sull’argomento che son state pubblicate.

In esame non sono i capi d’abbigliamento acquistati per dipendenti o collaboratori, bensì quelli acquistati dal professionista, dal lavoratore autonomo o dall’imprenditore individuale per se stesso, le cui linee di deducibilità presentano una sensibilità più marcata.

Il punto di partenza è sempre l’inquadramento per natura e, nella situazione in esame, nel perimetro del concetto di vestiario possiamo ritrovare due diverse fattispecie, non necessariamente aventi lo stesso trattamento fiscale:

Come anticipato, dal punto di vista normativo si dovrà fare da riferimento alle norme generali che regolano la deducibilità dei costi dal reddito d’impresa e dal reddito da lavoro autonomo.

Per quanto riguarda il reddito d’impresa, risulta fondamentale l’articolo 109 comma 5 del TUIR, il quale prescrive che “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito”, costitutivo del principio di inerenza.

Per il lavoro autonomo, invece, la norma più attinente è l’articolo 54 del TUIR: questo articolo non demarca altrettanto chiaramente il principio di inerenza, ma la prassi e la dottrina concordano comunque che, anche in questo caso, sia richiesto un rapporto funzionale di collegamento tra costi sostenuti e compensi percepiti, ai fini della deducibilità della spesa.

Per quanto riguarda la giurisprudenza, due sono le sentenze (la seconda è di recente pubblicazione) più rilevanti che prendono in esame la fattispecie, e che permettono di inquadrare la situazione in modo più chiaro:

Pertanto, per il vestiario generico non tecnico, se la prima sentenza presentava degli elementi di maggiore apertura, pur con il limite della deducibilità parziale in conseguenza della promiscuità del costo, nella seconda interpretazione la deducibilità è da escludersi per difetto di inerenza.

In ragione di ciò è possibile affermare che:

In definitiva, in considerazione delle norme generali e delle due sentenze sopra citate, la deducibilità anche parziale delle spese sostenute per vestiario non tecnicamente collegabile all’attività svolta dovrà essere valutata caso per caso e non senza una certa quantità di prudenza.

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