E' stato firmato il 23 giugno 2023 un accordo economico integrativo del contratto collettivo Conflavoro Fesica Confsal per gli addetti dell'industria metalmeccanica e installazione di impianti. Il ccnl , firmato a luglio 2020 (gui il testo in pdf) è in vigore fino al 31 luglio 2023 .
Vediamo i nuovi minimi retributivi e una sintesi del contratto nei paragrafi seguenti.
Nell'accordo del 23 giugno vengono adeguate le retribuzioni sulla base previsioni inflattive così come misurate dall'Istat tramite indice I.P.C.A..
Tale intervento è volto a un aumento retributivo che possa influire positivamente sul potere di acquisto e rinvigorire i consumi dei lavoratori operanti nel settore metalmeccanico industria.
Le variazioni descritte nella tabella seguente hanno effetto a decorrere dall’1.6.2023 e si inseriscono nel testo del C.C.N.L. variando conseguentemente il testo originario.
Inquadramento | Minimi retributivi dal 1.6.2023 |
euro | |
Quadri | 2.621,00 |
Primo Livello | 2.559,65 |
Secondo livello Super | 2.292,90 |
Secondo livello | 2.137,30 |
Terzo livello | 1.994,05 |
Quarto livello | 1.862,00 |
Quinto livello | 1.823,45 |
Sesto livello | 1.785,00 |
Settimo livello | 1.609,70 |
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il CCNL si applica alle aziende metalmeccaniche del settore Industria di seguito riportate:
1. Degli stabilimenti metalmeccanici nei quali la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante;
2. degli stabilimenti, delle unità produttive e di servizio tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici;
3. delle unità produttive e di servizio, ricerca, progettazione e sviluppo che abbiano con il settore metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza;
4. negli stabilimenti industriali siderurgici.
nonché per l’industria della installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, direti telefoniche ed elettriche e comunque di materiale metallico ivi compresa l’installazione di impianti di segnaletica stradale.
Periodo di prova
Orario di lavoro
40 ore settimanali suddivise in cinque giorni lavorativi.
Flessibilità orario
In considerazione di particolari situazioni di servizio per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, è consentito alle imprese di ripartire la durata dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario nelle precedenti o successive settimane.
Banca delle ore
Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore. Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione.
Maggiorazioni Straordinario, Notturno, Festivo
Si possono richiedere nel limite massimo di 250 ore annuali per lavoratore
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla quota oraria della normale retribuzione, salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo. Le ore di lavoro svolte nei giorni festivi dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 25% sulla quota oraria della retribuzione.
Il lavoro ordinario notturno (quello prestato tra le 22:00 e le 06:00) è compensato con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 25 applicando una maggiorazione pari al 30% per lavoro non a turno e il 15% per lavoro a turno.
Ferie e permessi
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi se presta la propria attività per sei giorni la settimana. Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 22 giorni lavorativi se presta la propria attività per cinque giorni la settimana.
Permessi retribuiti annui 32 ore per ex festività.
Welfare Aziendale
importo annuo pari ad euro 200,00 da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. Tale importo verrà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità.
Part time
Previste clausole elastiche con:
• maggiorazione del 2% per le ore variate a seguito di modifica della collocazione temporale;
• maggiorazione del 20% per le ore variate in aumento;
• maggiorazione del 10% per le ore supplementari.
Contratti a Tempo determinato
Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare il limite
Somministrazione
Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.
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