Con la Risposta 370 del 4 luglio 2023 l'Agenzia risponde al quesito di una lavoratrice trasferitasi in Svizzera per lavoro effettuando l' iscrizione all'Aire solo nell'anno successivo al trasferimento.
L'Istante chiedeva chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle norme interne e convenzionali sulla residenza fiscale riguardo la sua situazione, sulla quale dichiarava in particolare :
Poneva quindi i seguenti due quesiti.
Quesito 1: se il reddito da lavoro dipendente percepito in Svizzera (e già tassato alla fonte) per l'attività di lavoro dipendente ivi svolta dal 1 giugno dell'anno x al 31 dicembre dell'anno x debba essere sottoposto a tassazione esclusiva in Svizzera e, pertanto, non incluso nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia per il periodo d'imposta x
Quesito 2: se il reddito da lavoro dipendente percepito in Svizzera (e già tassato alla fonte) per l'attività di lavoro dipendente ivi svolta nell'anno x+1 debba essere sottoposto a tassazione esclusiva in Svizzera
Nell'interpello veniva proposta la soluzione offerta dal paragrafo 4 dell'articolo 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia Svizzera che prevede il criterio del ''frazionamento del periodo d'imposta'' (c.d. split year), in caso di trasferimento da uno Stato contraente all'altro in corso d'anno
Le disposizione prevedrebbe che con riguardo al primo quesito se il trasferimento è intervenuto il 31 maggio dell'anno x,
I redditi prodotti in Italia dal 1 gennaio al 31 maggio dell'anno x sarebbero da assoggettare a tassazione esclusiva in Italia, dove la stessa Istante dovrà presentare dichiarazione dei redditi soltanto per i redditi prodotti nel periodo citato.
Con riferimento al Quesito 2, l'Istante, non producendo reddito in Italia nell'anno successivo ritiene di non risultare residente nel nostro Paese per l'intero periodo d'imposta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del TUIR( ''ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte
del periodo di imposta del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile''. ) in quanto cancellata dall'anagrafe della popolazione residente a partire dal mese di marzo
Premessa la consueta precisazione sul fatto che la risposta di basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell'istanza di interpello, fermo restando il potere di verifica e di accertamento , la risposta dell'Agenzia conferma l'interpretazione della istante con le motivazioni che seguono.
In generale ricorda che l'articolo 2, comma 2, del TUIR considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che
Tali condizioni sono alternative e la sussistenza di una sola di esse per la maggior parte del periodo d'imposta è sufficiente ai fini della residenza fiscale
Va sottolineato però che il comma 2bis dell'articolo 2 del TUIR considera comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con Decreto Ministeriale 4 maggio 1999, tra i quali è compresa la Svizzera .
La Circolare del Ministero delle Finanze del 24 giugno 1999, n. 140, in merito ha specificato che la residenza fiscale è ritenuta, in via presuntiva, sussistente per coloro che siano anagraficamente emigrati in uno degli anzidetti Stati o territori senza dimostrare l'effettività della nuova residenza.
Per la normativa italiana dunque l'Agenzia rileva che la Contribuente dovrebbe, in ogni caso, essere considerata, residente nel nostro Paese per l'annualità x, in quanto iscritta nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta.
A questo punto interviene pero la convenzione bilaterale che prevede esplicitamente la soluzione al problema della doppia residenza mediante il frazionamento del periodo d'imposta,
Dunque, come proposto dalla istante , è corretto l' assoggettamento ad imposizione in Italia del reddito conseguito fino al 31 maggio dell'anno x (giorno del trasferimento definitivo), mentre a partire dal giorno successivo a quello del trasferimento della sede principale dei suoi affari e interessi in Svizzera, l'Amministrazione italiana non potrà esercitare nessuna pretesa impositiva sui redditi ivi prodotti.
In riferimento al Quesito 2 sulla tassazione dei reddi prodotti nell'anno successivo al trasferimento l'Agenzia osserva che l'articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che ''l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato''.
Quindi nel caso prospettato i redditi di lavoro dipendente prodotti dall'Istante in Svizzera nell'anno successivo al trasferimento sono assoggettati ad imposizione solo nella Confederazione Elvetica e NON sottoposti a tassazione in Italia, anche ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione, in quanto percepiti da un residente nel suddetto Stato estero, a fronte di un'attività lavorativa svolta nello stesso Paese.
Per le suddette ragioni, l'Istante non sarà tenuta nell'anno a presentare nel secondo anno successivo la dichiarazione dei redditi a meno che non abbia prodotto in Italia redditi individuati dall'articolo 23 del TUIR.
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