Il pagamento delle somme dovute a seguito di adesione alla definizione agevolata dei debiti tributari risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater), deve essere eseguito esclusivamente con le modalità indicate dalla specifica disposizione normativa (articolo 1, comma 242, legge di bilancio n. 197/2022), tra le quali non è previsto il versamento e la compensazione tramite modello F24.
Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con risposta all'interpello del 7 luglio 2023 n. 372.
In sostanza, il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
Ricordiamo che l’articolo 4 del DL n. 51/2023 (Decreto Omnibus), recentemente convertito in legge, ha modificato i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata come segue:
La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”).
I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 unitamente ai moduli di pagamento.
Come precisato anche in una Faq dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, per pagare sono disponibili i seguenti canali:
Non è ammesso quindi il versamento e la compensazione tramite Modello F24.
Ricordiamo che per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del Decreto Alluvione n. 61/2023, i termini e le scadenze della Definizione agevolata sono prorogati di 3 mesi.
Pertanto, la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno per tutti gli altri soggetti).
Infine, sono differiti di 3 mesi sia il termine entro il quale Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute (entro il 31 dicembre 2023) per il perfezionamento della Definizione agevolata, sia le successive scadenze per il relativo pagamento.
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